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Decreto — n. 38431/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 38431/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiffs argued for a review of the tax assessment, while the tax authority contended the statutory time limit had passed. The court ruled that without a formal request for settlement, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the lapse of the deadline for requesting the simplified settlement procedure unless the parties specifically request the fixing of a hearing.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory time limit procedural expiration tax authority costs procedura giudiziaria tributaria rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vistà la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte (toL4 .MQ3A DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30273/2018 R.G. proposto da brio Maria Teresa, Cerreto Maria Luisa e Cerreto Antonietta rappresentati e difesi dall'Avv. Di Somma Antonio Marco, con domicilio eletto in Santa Maria Capua Vetere, corso Giuseppe Garibaldi, n. 56, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2592/15/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 45/183/1979.

Vistà la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma) 32 2o2-4 Il Pres,iden, te DE