Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had rejected the taxpayer's simplified settlement request, but the statutory time limit for further proceedings expired without a formal denial of the settlement. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving the burden of advanced costs on the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The process for tax simplified settlement extinguishes automatically if no party requests a hearing extension within the statutory deadline, and the burden of advanced costs falls on the party who prepaid them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23741/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro A Oasi Maria Ss Sri Socio Unico, rappresentato, e difescodall'Avv. La Rosa Salvatore, con domicilio eletto in Roma, via Orti della Farnesina, n. 155, presso lo studio dell'Avv. Zhara Buda Claudia; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez. stacc. di caltanisssetta, n. 100/21/13, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1X03T200186.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi .dei commi 8, 9e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CAN LERIA Presidente oggi, ..1.6.h.i.C..2.0.21