Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Agency of Revenue and Podini Holding Spa failed to file the necessary request for hearing under Article 6 of the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a hearing unless parties specifically petition for its scheduling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente Glak. 3tO, DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21078/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Podini Holding Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto in Roma, P.zza SS. Apostoli n. 66, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 22/13/18, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9BOCCP02907/2015 e T9BOECP06160/2015.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pert(nto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma (4 44.2 V‘-< •.A'tk 202-1 Il Presidente DEPOSITATO IN C%LLRIA _ - oggi, 06M