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Decreto — n. 38399/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 38399/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline for the simplified settlement procedure. The Revenue Agency confirmed the taxpayer had filed the necessary documents for the simplified definition and paid the due amount, while no one requested a hearing by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing in the simplified settlement procedure, unless the parties explicitly request a hearing to preserve the right to contest the tax assessment.

Parole chiave

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tax litigation extinction simplified settlement procedure statutory deadline expiration Revenue Agency confirmation procedural costs allocation arretrati d'imposta accoglimento parziale del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 5190/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Agricola Pontamrnare S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca, n. 10, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8847/52/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF7030304560/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r: 1,101( 1n2i Presidente DEPOSITATO IN CANC LERIA oggi, 0 6 C:C