Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13. Parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, an association, and the defendant, the Revenue Agency, had not submitted the necessary request for hearing fixation under the relevant tax decree. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically due to the lapse of the statutory period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request hearing fixation, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte 39 19, 2, DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27027/2018 R.G. proposto da Unione Sportiva Angelo Baiardo Associazione Sportiva Dilettantistica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benazzi Barbara, Marcheselli Alberto e Milli Marina con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio, n. 8, presso lo studio di quest'ultima; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 160/4/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TL3043101026/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2,1 2 Il Presi,d)ent9 DEPOSITATO IN CAN LERIA " oggi, "i)4 1C 221 L V