Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court process was extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for a hearing as required by the relevant decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a hearing within the prescribed term, the process extinguishes automatically, though parties may still request a hearing under specific conditions.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 14888/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Renzi Riccardo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Borzomì e Maria Grazia Mastino, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio del primo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 581/06/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo TQY01E202029.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
CHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2 le e (' 02_ Il Presidente DEPOSITATO IN CA_N ERIA oggi, O oIC