Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax authority failed to submit the necessary request for a hearing under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; When the statutory deadline for requesting a hearing expires without such request, the tax proceeding is extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27743/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in, persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Luzzati Carla, rappresentata e difesa dall'Avv. Manzitti Andrea, con domicilio eletto in Roma, via Vittoria Colonna N. 39, presso il suddetto difensore con studio presso "Bonelli Erede Pappalardo"; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2438/02/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9BIRQR00082/2015, T9BIRQR00083/2015.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte chè le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 9_, e 4 or 210 2- DEPOSITATO IN CANI4.ERA oggi, Q 601C 2C21 I