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Sentenza — n. 38290/2021 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 38290/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38290/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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dichiarata la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del dl citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 RGN 4283/2014 Agenzia delle Entrate c.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38290/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Yaskawa Italia Sri dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".

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Testo completo

dichiarata la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del dl citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 RGN 4283/2014 Agenzia delle Entrate c.

Yaskawa Italia Sri dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato".

Il raddoppio del contributo unificato ex ad, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relat