Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request definition under Art. 6 DPR 115/2002.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a request for definition by the statutory deadline. The taxpayer argued for the continuation of proceedings, but the law mandates automatic extinction if no such request is filed within the specified period. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving no grounds to impose additional costs or double the unified contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10, 12 e 13 del D.P.R. 115/2002; The failure of a taxpayer to request the definition of a tax dispute within the prescribed statutory period results in the automatic extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del 2 eL RGN 4278/2014 Agenzia delle Entrate c.
Yaskawa Italia Srl versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020.
Il processo deve essere, pertanto dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge. Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Grazia