Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer argued for a simplified settlement procedure, but the tax authority did not contest the expiration of the time limit. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by the lapse of the time limit for requesting a hearing if no party requests its fixation, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
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GLI-e."19M DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23929/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro 2,195 Lucchesi Bianca Maria, rappresentata e difesa dalli Avv. Locatello Luigi Giuseppe, con domicilio 2,) eletto in Roma, via Gabriele Camozzí, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Angelillo Albino; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, n. 90/1/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI701SZ02857/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 A.anf 2024 , 5,1 C,ANCILLE.Riik IL _C:3/A-Z.(3-024- Il Presi ente d. CANCELLIERE ESPERTO Dott.s