Tax court process extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant, Alma Group, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified tax definition procedure, while the tax authority argued the process had naturally concluded. The court ruled that since no request for an extended hearing was filed under the relevant law, the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request a hearing extension, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17765/2015 R.G. proposto da Alma Group Sri In Liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Castaldo Guglielmo e Stefanori Angelo, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Martiri di Belfiore, n. 2, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 51/1/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T3N030901283/12.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1,3 /n 024 CANCILLERíA IL 03//1212Q. 24., Il Presidente - IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.ssa El