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Decreto — n. 38168/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit under Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 38168/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested the hearing within the deadline set by Article 6, paragraph 13 of D.L. 119/2018. The appellant, Dorigoni S.p.A., challenged a second-instance tax ruling, while the tax authority argued the procedural silence triggered the statutory extinction. The court ruled that the process ended automatically on December 31, 2020, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests the hearing within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinction statutory time limit D.L. 119/2018 procedural silence tax litigation costs Corte di Cassazione fiscal procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fàtta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 3953/2015 R.G. proposto da Dorigoni S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Maccaferri e Armando Montarsolo, con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, n. 116, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento n. 49/02/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T2A07FC01072.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fàtta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO r.:-.LLEú A - Roma IL 03147- UnA- IL CANCELLIERE ESPERT