Italian tax court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Agency of Revenue appealed a regional commission decision, while the cooperative argued for procedural continuation. The court ruled that without a specific request to fix the hearing date, the process terminated automatically under the relevant tax law provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by time lapse if no party requests a hearing date, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 6427/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ausilium Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianni Di Matteo e Saman Dadman, con domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 35, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5005/6/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 881L00027.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO CNCLLEPiA Roma tot IL 0. 3 1/1-- 7._0 vL ti, CANCELLIERE ESPERTO sident