Court declares tax proceeding extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for the process to continue, but the defendant contended that the statutory silence on the request meant the term had expired. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement if no such request is filed, and the process terminates automatically without the need for a specific ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
(to-IL 3g1 Ct 3 DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26205/2018 R.G. proposto da Venezia Volley Asd e Giovanni Pugiotto rappresentati e difesi dall'Avv. Camilli Massimo, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Rinaldi Pietro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 161/10/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6304FS02557.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
M& &onta» in atti DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO •lhottà non ostative. Prosidente Ronnalf r DEPOr.;ETATC iN CANCILLERA P IL 03 /4- /2-ou. IL CANCELLIERE ESPERTO Do