Tax court process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing or bear costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had not issued a decision, and the taxpayer failed to submit a request for simplified dispute resolution. Consequently, the court ruled that the proceedings ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: If parties do not request a hearing within the statutory period for simplified dispute resolution, the process extinguishes, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5971/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro FI.IND. Spa e Reggiani Macchine Spa, rappresentate e difese dagli Avv.ti Gaspare Falsitta, Silvia Pansieri e Rita Gradara, con domicilio eletto a Roma, largo Somalia n. 67, presso lo studio di quest'ultima; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 107-24-12, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
R1PCO5H00619 e R1P09A300823. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Miktité DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO CANCIILLERIA R°rna{(2 (412 IL ente IL CANCELLIERECANCELLIERE ESPE