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Ordinanza — n. 38134/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's request for simplified dispute resolution extinguishing the case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's heirs' request for simplified dispute resolution. The lower court had previously accepted the taxpayer's incidental appeal while rejecting the tax agency's main appeal regarding a capital income assessment. Since the tax agency did not object to the simplified procedure, the litigation was terminated without a final judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. 23/10/2018, n. 119; When a taxpayer requests simplified dispute resolution and the tax authority does not object within the statutory period, the ongoing litigation is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinction simplified tax procedure tax appeal dismissal fiscal liability extinguishment tassazione del guadagno in capitale computo del reddito ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.-l., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in l., 17/12/2018, n. 136
In prossimità dell’udienza camerale del 27/10/2021, è pervenuta istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6, d.-l., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in l., 17/12/2018, n. 136, da parte degli eredi del contribuente.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 7/12/2018, n. 31372
doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372;
Cass., 7/6/2018, n. 14782
Cass., 7/6/2018, n. 14782).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 14985/2015, proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12. Ricorrente contro Caiumi Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco d’Ayala Valva, dall’avv.to Alessandro Turchi e dall’avv.to Massimo Turchi, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43, giusta mandato in margine al controricorso Controricorrente F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14985/2015 Numero sezionale 5692/2021 Numero di raccolta generale 38134/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 Avverso la sentenza n. 2169/16/2014 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, depositata in data 1/12/2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere dott.ssa Rosita D’Angiolella. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe che aveva accolto l’appello incidentale del contribuente, Caiumi Giuseppe, e rigettato l’appello principale dell’Agenzia, in controversia riguardante avviso di accertamento n. THH038Q01695, con il quale era stata rettificata la dichiarazione dei redditi presentata dal Caiumi per l’anno 2005, accertandosi un reddito di capitale di euro 1.130.000,00, pari agli interessi percepiti nel periodo per un finanziamenti concesso dal Caiumi alla società Giemme Sistemi s.r.l.

Giuseppe Caiumi ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza camerale del 27/10/2021, è pervenuta istanza di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6, d.-l., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in l., 17/12/2018, n. 136, da parte degli eredi del contribuente. Considerato che: La difesa di parte controricorrente ha depositato in atti l'istanza di sospensione del presente giudizio, seguita dalla comunicazione, via pec, all’Agenzia delle entrate, della domanda presentata dagli eredi di Giuseppe Caiumi, in data 20/05/2019, di definizione agevolata della lite pendente in Cassazione, relativa all’avviso di accertamento n. THH038Q01695, anno 2005, e della quietanza “modello F24” di versamento di euro 17.854,00.

L’elenco di tali documenti risulta notificato all'indirizzo di posta certificata dell'Agenzia delle entrate in data 16 luglio 2020. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14985/2015 Numero sezionale 5692/2021 Numero di raccolta generale 38134/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 Non risulta agli atti alcun diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, che avrebbe potuto opporlo nei termini di cui al comma 12 del citato decreto-legge (31 luglio 2020) e con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il presente giudizio va, dunque, dichiarato estinto, per definizione agevolata della lite fiscale, ai sensi dell’art. 6, d.-l., 23/10/2018, n. 119, conv. con mod. in l., 17/12/2018, n. 136. Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate come disposto dall’art. 6, comma 13, d.-l. cit. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372;

Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. in legge 17/12/2018, n. 136. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in data 27 ottobre 2021. Il Presidente Federico Sorrentino 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A