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Ordinanza — n. 38108/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to loss of litigation interest following tax amnesty adoption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38108/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the plaintiffs lost their interest in continuing the litigation after adopting a tax amnesty. Although the tax authority had requested dismissal for one shareholder, the court found that the plaintiffs' persistent requests for a final ruling on the merits proved the disappearance of their legal interest. Consequently, the court ruled that the case was extinguished for one party and the appeal inadmissible for the others due to this procedural bar.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002; Art. 372 cod. proc. civ.: When a tax amnesty is adopted during litigation, the loss of the specific interest driving the lawsuit renders the appeal inadmissible under Article 372 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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tax amnesty loss of interest inadmissible appeal tax litigation procedural extinction civil procedure code tax authority diminuzione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002
Nelle more, sono pervenute agli atti le seguenti richieste di estinzione della lite per definizione agevolata: - l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 7 marzo 2014, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono, a norma dell’art. 16, comma 8, l.
Art. 372 cod. proc. civ.
cit., ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ex art. 372 cod. proc. civ., per la notificazione di tutte le istanze di definizione e della documentazione ad esse allegata all’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 39, comma 12, d.l. 98 del 2011
Invero, per essi, che hanno presentato domanda di definizione della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. 98 del 2011 (v.
Art. 16, comma 8, l. n. 282 del 2002
Nelle more, sono pervenute agli atti le seguenti richieste di estinzione della lite per definizione agevolata: - l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 7 marzo 2014, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono, a norma dell’art. 16, comma 8, l.
art. 372 cod. proc. civ
cit., ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ex art. 372 cod. proc. civ., per la notificazione di tutte le istanze di definizione e della documentazione ad esse allegata all’Avvocatura generale dello Stato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004
Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art.
Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732
"doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732) stante le suesposte sopravvenute ragioni.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 18193/2010, proposto da: Mirielectrick di Mondo Marco & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te. p.t.; Marco Mondo, Eusapia Lacidogna, Manuela Mondo, Gemmi s.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi dall’avv.to Michele Bianco, con il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Goiran n. 23, presso l’avv.to Giancarlo Contento, giusta mandato in margine al ricorso. Ricorrenti contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18193/2010 Numero sezionale 5690/2021 Numero di raccolta generale 38108/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12. Controricorrente avverso la sentenza n. 30/30/09 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 19/05/2009, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2021 dal Consigliere dott.ssa Rosita D’Angiolella. Ritenuto che:

1. La società Mirielectrik di Mondo Marco & C. s.n.c., ed i suoi soci, Marco Mondo, Eusapia Lacidogna, Manuela Mondo e la società Gemmi s.s., presentarono ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino, avverso gli avvisi di accertamento, emessi distintamente nei loro confronti, con i quali erano stati rettificati i redditi dichiarati della società ed i redditi di partecipazione dichiarati dai soci, per l’anno 2003.

2. La Commissione tributaria provinciale di Torino accolse parzialmente i ricorsi.

3. La società ed i soci proposero appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale del Piemonte che, dopo aver riunito i ricorsi, rispinse gli appelli.

4. La società Mirielectrik di Mondo Marco & C. s.n.c., ed i suoi soci, hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

6. Nelle more, sono pervenute agli atti le seguenti richieste di estinzione della lite per definizione agevolata: - l’Agenzia delle entrate, con comunicazione del 7 marzo 2014, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono, a norma dell’art. 16, comma 8, l. n. 289 del 2002, nei confronti di ella contribuente, Eusapia Lacidogna, dando atto dell’avvenuto integrale 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18193/2010 Numero sezionale 5690/2021 Numero di raccolta generale 38108/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 pagamento delle somme dovute, ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011. - Con memoria del 7 giugno 2016, depositata ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ., a ridosso dell’udienza del 21 giugno 2017, il difensore dei ricorrenti ha dedotto che, mentre Mondo Manuela, Mondo Marco e Lacidogna Eusapia avevano definito le liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. 98 del 2011 -allegando all’uopo le domande di definizione dei tre soci con ricevute di trasmissione all’Agenzia delle entrate-, invece, la società Mirielectrik di Mondo Marco & C. s.n.c. e la società Gemmi s.s., avevano manifestato, in nome dei rispettivi legali rappresentati, l’intenzione di volersi avvalere della sospensione del giudizio a mente dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, avendo presentato le domande di definizione in parola.

7. A seguito di detta istanza, questa Corte, con ordinanza del 21 giugno 2017, disponeva la sospensione del giudizio, a norma dell’art. 11, comma 8, d.l. cit.

8. Successivamente, con ordinanza del 3 dicembre 2020, questa Sezione considerato che l’Agenzia dell’entrate aveva richiesto l’estinzione del giudizio solo nei confronti della socia Lacidogna Eusapia, mentre per gli altri ricorrenti era pervenuta documentazione attestante le domande di condono da loro effettuate ex art. 39, comma 12, d.l. cit., ha disposto rinvio a nuovo ruolo, ex art. 372 cod. proc. civ., per la notificazione di tutte le istanze di definizione e della documentazione ad esse allegata all’Avvocatura generale dello Stato. Considerato che:

1. La comunicazione dell’Ufficio pervenuta in atti attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata della lite di Lacidogna Eusapia, ex art. 39, comma 12, d.l. 06/07/2011 n. 98, conv. con mod. dalla legge 15/07/2011 n. 111 (cd. mini condono), nonché l’intervenuto pagamento integrale di quanto dovuto, determina 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18193/2010 Numero sezionale 5690/2021 Numero di raccolta generale 38108/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 l’estinzione del giudizio nei confronti della ricorrente Lacidogna Eusapia ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge 27/12/2002 n. 289, in virtù del rinvio operato dall’art. 39 d.l. cit. a tale disposizione (art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.” […]).

2. Per gli altri ricorrenti, Mirielectrik di Mondo Marco & C. s.n.c., Marco Mondo, Manuela Mondo e la società Gemmi s.s. - il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla lite.

3. Invero, per essi, che hanno presentato domanda di definizione della lite fiscale ex art. 39, comma 12, d.l. 98 del 2011 (v. memoria del 17 giugno 2016 e domande di definizione allegate), non è pervenuta in atti la comunicazione di adesione dell’Agenzia delle entrate analoga a quella effettuata nei confronti di Lacidogna Eusapia, il che non consente la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16, comma 8, della legge n. 282 del 2002.

4. Tuttavia, la persistente richiesta dei ricorrenti di definizione della lite pendente in cassazione per condono, comprovata dalla documentazione versata in atti (domande di definizione della lite fiscale e comunicazioni di avvenuto ricevimento del modello di definizione da parte dell’Agenzia delle entrate), è chiaro sintomo del venir meno dell’interesse a continuare presente giudizio. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18193/2010 Numero sezionale 5690/2021 Numero di raccolta generale 38108/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 5. Sul punto, il Collegio fa proprio l’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell’interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell’art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza.

E ciò, per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004), così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis-1 cod. proc. civ.

6. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della sopravvenienza del condono e dell’adesione dei ricorrenti.

7. Non sussistono i presupposti per imporre ai ricorrenti il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732) stante le suesposte sopravvenute ragioni.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio nei confronti di Lacidogna Eusapia; dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da Mirielectrik di Mondo Marco & C. s.n.c., Marco Mondo, Manuela Mondo dalla società Gemmi s.s., per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, in data 27 ottobre 2021. Il Presidente Federico Sorrentino 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N