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Ordinanza — n. 37975/2021 — snciv Generato dall'IA

Tax authority appeal allowed; analytical-inductive assessment does not require prior contradictory procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37975/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal, quashing the lower court's decision that declared tax assessment acts null. The lower court had invalidated the assessment because it relied on standardized industry studies without prior contradictory procedure. The Supreme Court ruled that such assessments are valid when based on an analytical-inductive method using external evidence like financial irregularities, which obviates the need for a prior hearing.

Regesto Legislator

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: An analytical-inductive tax assessment based on external evidence of financial irregularities does not require a prior contradictory procedure, unlike assessments relying solely on standardized industry studies.

Parole chiave

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analytical-inductive assessment prior contradictory procedure tax audit nullity industry standard studies financial irregularities evidence indagine fiscale garanzia fiscale tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con l'unico motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
600, in relazione all'art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. 06/06/2019, n. 15344
Cass. 21/03/2018, n. 7025
Cass. 21/03/2018, n. 7025).
Cass. 12/11/2020, n. 25527
Cass. 05/11/2020, n. 24800
25527; Cass. 05/11/2020, n. 24800;
Cass. 23/01/2020, n. 1505
Cass. 23/01/2020, n. 1505; Cass.
Cass. 05/12/2019, n. 31814
1505; Cass. 05/12/2019, n. 31814).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14653/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - contro SANFILIPPO ANGELO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolina De Cicco, giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - Avverso la sentenza n. 6898/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. All'esito di una verifica condotta (attraverso l'invio di un questionario al contribuente e l'acquisizione di documenti) nei confronti di Angelo Sanfilippo, esercente attività di tassista, l'Agenzia delle Entrate determinava il maggior reddito a fini IRPEF ed il valore della produzione rilevante a fini IRAP per gli anni d'imposta 2009 e 2010 e, con distinti avvisi di accertamento, recuperava a tassazione le imposte non versate, in uno a sanzioni ed accessori.

2. Le impugnative del contribuente avverso tali avvisi, separatamente proposte e riunite nel corso della controversia di prime cure, venivano accolte dai giudici di merito. In particolare, per quanto ancora qui d'interesse, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto la nullità degli atti impositivi, siccome accertamenti operati mediante l'applicazione dei parametri standardizzati degli studi di settore non preceduti dall'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il soggetto contribuente.

3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Angelo Sanfilippo. Considerato che:

4. Con l'unico motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi, che, versandosi in ipotesi di rettifica operata con metodo analitico - induttivo, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente. 4.1. La doglianza è fondata e merita accoglimento. Come si inferisce dal contenuto degli avvisi di accertamento (integralmente trascritti nel corpo del ricorso introduttivo, in ossequio r.g. n. 1465/i241)5 2 Cons. est.

R age Rossi al principio di autosufficienza che informa il giudizio di legittimità), il recupero a tassazione dell'A.F., concernente tributi non armonizzati (IRPEF e IRAP), è stato compiuto sulla scorta di un complessivo apprezzamento della situazione patrimoniale del contribuente, della irrisorietà dei ricavi esposti (rispetto alle usuali caratteristiche del servizio taxi nella città di Milano) e della esiguità dei redditi dichiarati (a fronte delle spese occorrenti per il mantenimento dei beni di proprietà e per il sostentamento personale e familiare), significativi indici rivelatori dell'antieconomicità della gestione dell'attività.

Nel descritto contesto, il ricorso agli studi di settore ha costituito un (ulteriore) elemento disvelatore della inattendibilità dei documenti contabili (specificamente, delle schede carburante) prodotti dal contribuente, giustificante la ricostruzione in via analitico-induttiva dell'effettiva consistenza reddituale del soggetto verificato. Si è dunque in presenza di un accertamento analitico-induttivo in senso proprio, contrassegnato, a mente dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dalla ricostruzione presuntiva di singole componenti reddituali, attive o passive, del reddito, di cui risulti provata aliunde (cioè a dire mediante elementi inferenziali esterni alla contabilità) la mancanza o l'inesattezza (da ultimo, Cass.06/06/2019, n. 15344;

Cass. 21/03/2018, n. 7025). E, a differenza dell'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore (per il quale il contraddittorio preventivo endoprocedimentale costituisce momento indefettibile, a pena di nullità dell'atto impositivo), per l'accertamento analitico-induttivo (o comunque fondato anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali) non opera alcun obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo (ex plurimis, Cass. 12/11/2020, n. 25527; Cass. 05/11/2020, n. 24800;

Cass. 23/01/2020, n. 1505; Cass. 05/12/2019, n. 31814). r.g. n. 1465 /2Ø)5 3 Cons. est. afte e Rossi Per le esposte ragioni, chiaro si appalesa l'errore del giudice di prossimità nell'affermare la nullità dell'accertamento per violazione dell'obbligo del contraddittorio. 4.2. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui va rimesso l'apprezzamento delle ulteriori doglianze sollevate dal contribuente, ove correttamente riproposte in appello.

5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il gio