Italian Court of Cassation restores tax court jurisdiction over opposition to third-party seizure due to lack of prior notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a regional tax court decision that had declared itself incompetent regarding an opposition to third-party seizure. The appellant argued that the tax court should have jurisdiction because the underlying tax notice was never properly served before the seizure occurred. Relying on a binding precedent from the Court's own Section of Six, the court ruled that such oppositions must be filed with the tax judge, thereby restoring jurisdiction to the lower tax tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 d.lgs. 546/1992; Art. 2, comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992; Art. 57 D.P.R. 602/1973; Art. 617 c.p.c.: In tax enforcement proceedings, an opposition to third-party seizure based on the lack of prior notification of the tax notice is admissible and must be filed before the tax judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.29361/17 R.G. proposto da: LAZZATI MARCELLO LUIGI, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avv. Alberto Maria Gaffuri e dall'Avv.Gabriele Pafundi con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Giulio Cesare, n. 14. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. - controricorrente - e contro ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n.1991/08/17, depositata il 9 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio, tenutasi ex art.23, comma 8 bis del dl. n.137 del 2020, conv. con modif. nella legge n.176 del 2020, del 10 novembre 2021 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti; lette le conclusioni scritte dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Giuseppe Locatelli, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
FATTI DI CAUSA Nella controversia originata dall'impugnazione di atti di pignoramento presso terzi e di undici cartelle di pagamento, Marcello Luigi Lazzati propone ricorso, affidandosi a sei motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) e di ADER (Agenzia delle entrate riscossione che ha depositato atto al fine dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia (d'ora in poi C.T.R.) ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la decisione della Commissione di prima istanza la quale, a sua volta, aveva dichiarato preliminarmente il proprio difetto di giurisdizione in merito all'opposizione proposta avverso il pignoramento presso terzi.
Il Giudice di appello ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario sull'opposizione agli atti di pignoramento. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza secondo le forme di cui all'art.23, comma 8-bis del d.l. n.137 del 2020, conv. con modif. dalla legge n.176 del 2020. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. in diversa composizione.
Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente solleva la questione attinente alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in riferimento all'art.360, primo comma, n.1 cod.proc.civ. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva arbitrariamente escluso dal novero delle azioni esperibili davanti al Giudice tributario, ai sensi dell'art.1 del d.lgs. n.546 del 1992, la richiesta di annullamento del primo atto dell'esecuzione forzata cui era stato sottoposto (due pignoramenti presso terzi), malgrado ne fosse stata contestata la legittimità in quanto fondato su provvedimenti (cartelle esattoriali), mai notificati prima. 1.1 La censura, ammissibile e scrutinabile ai sensi dell'art.374, primo comma, cod.proc.civ., è fondata.
Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.13913 del 5.6.2017, così massimata: «In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario». 2.L'accoglimento della censura, pregiudiziale vertendosi in tema di giurisdizione, esime questa Corte dall'esame degli ulteriori motivi di ricorso, siccome assorbiti.
3. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la giurisdizione del giudice tributarioCommissione tributaria provinciale di Milano, ai sensi dell'art.59, comma 1 letta) del d.lgs. 546 del 1992, cui si rimette la controversia anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario, Commissione tributaria provinciale di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 10 novembr 2021 Il Consigliere estensore Il Pr nte erta Crucitti)