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Sentenza — n. 37968/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares tax dispute extinguished due to lack of response to definition deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37968/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer failed to submit a request for definition or payment proof by the statutory deadline. The taxpayer argued for suspension of the process, but the court found no evidence of such a request or subsequent compliance. Consequently, the judgment was dismissed as the legal conditions for process extinction were met.

Regesto Legislator

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Art. 6, commi 10, 12 e 13 della legge n. 448/1998; The tax litigation process is extinguished by operation of law if the interested party fails to submit a request for definition or proof of payment within the prescribed time limits.

Parole chiave

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tax litigation extinction definition deadline processual suspension contributo unificato statutory time limits

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 10, 12 e 13 della legge n. 448/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

Giurisprudenza citata

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Cass. 23175/2015
RGN 28790/2017 Yaskawa Italia Srl c. Agenzia delle Entrate
RGN 28790/2017 Yaskawa Italia Srl c. Agenzia delle Entrate processuali.

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Testo completo

rdinatamente alla verifica della avvenuta estinzione. RAGIONI DELLA DECISIONE Osserva la Corte che l'art. 6 commi 10, 12 e 13 del di citato prevedono: 10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12 L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti 2 /.

RGN 28790/2017 Yaskawa Italia Srl c. Agenzia delle Entrate processuali. 13 In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente.... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Nella specie non risulta essere stato notificato alcun diniego della definizione, né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020. Il processo deve essere, pertanto, dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate per espressa previsione di legge.

Non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato". Il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, D.P.R, 115/2002, costituisce invero una misura la cui natura eccezionale, perché in senso lato sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/2015).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29.9.2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Grazia