Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37957/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on income tax, ruling facts established by tax authority prevail.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37957/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Gennaro Rondinone's appeal against a regional tax commission decision regarding unreported income tax. The court found that the tax authority had sufficient evidence from tax representatives and police records to prove payments were made, placing the burden of proof on the taxpayer to disprove the presumption of payment. Consequently, the court rejected the claim that the tax assessment was invalid due to a lack of proof of actual receipt.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 160 D.P.R. 917/1986; Art. 63 D.P.R. 633/1972; In tax disputes concerning self-employed income, the burden of proof regarding non-payment rests with the taxpayer, and a presumption of payment based on invoices and third-party documentation is valid unless effectively rebutted.

Parole chiave

Generato dall'IA
income tax liability burden of proof presumption of payment self-employed income tax assessment validity tax authority evidence Cassation appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917
Art. 63 D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633
Art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
26 ottobre 1972 ) n.633, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod.
Art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
1611 del 1933; passando all'esame del ricorso, esso è inammissibile ed infondato e va rigettato; questa Corte ha avuto modo di precisare che «in materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art.
Art. 2697 del codice civile
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20832/2015 R.G. proposto da Rondinone Gennaro, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maglione, elettivamente domiciliato in Roma alla via F. Bencivenga n.31, presso il dott. Carmine Arganese; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E Ministero Finanze, in persona del ministro pro tempore; -intimato- avverso la sentenza n.211/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 13 gennaio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Rondinone Gennaro ricorre con un unico motivo avverso l'Agenzia delle entrate ed il Ministero delle finanze per la cassazione della sentenza n.211/33/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata in data 25 novembre 2014, depositata in data 13 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello del contribuente, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso di accertamento relativo a maggiore Irpef per l'anno di imposta 2007; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio del 29 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.160 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e 63 d.P.R. 26 ottobre 1972 ) n.633, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, la semplice presunzione in ordine all'effettivo pagamento delle fatture emesse per le prestazioni svolte, non suffragata da altri elementi, gravi, precisi e concordanti, anzi smentita dalla prova contraria fornita dal contribuente, non consente la tassazione delle prestazioni indicate in fattura in assenza dell'effettiva corresponsione dei compensi a favore del professionista; preliminarmente, deve rilevarsi la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle finanze, in quanto, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, essa è l'unica legittimata a stare in giudizio, anche per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933; passando all'esame del ricorso, esso è inammissibile ed infondato e va rigettato; questa Corte ha avuto modo di precisare che «in materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato da contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento>> (Cass. n.17306/2014); con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che il ricorrente, avendo definito l'avviso di accertamento nullo, illegittimo e inefficace, perché basato su presupposti di fatto e giuridici inesistenti, non avesse addotto alcun valido argomento; in particolare, la C.t.r. ha rilevato che il contribuente sosteneva di non aver incassato i compensi indicati nelle fatture e che gli stessi andavano tassati e dichiarati non alla data di emissione delle fatture o della relativa registrazione, ma nell'esercizio in cui si verificava l'incasso;secondo la C.t.r., contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, dagli atti risultava che i dati riguardanti i compensi non dichiarati erano stati ricavati sulla base della documentazione pervenuta dai sostituti d'imposta che avevano erogato compensi nell'anno in contestazione, così come rilevato e riscontrato al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria sulla base dei modelli 770 degli stessi erogatori; inoltre, la C.t.r. evidenziava che, dall'analisi del processo verbale di constatazione della Compagnia della Guardia di Finanza di Aversa, risultava che, al fine di accertare l'esatto ammontare dei compensi, la predetta polizia giudiziaria aveva inviato appositi questionari ex art. 32 e 33 del D.P.R. 600/73 ai sostituti di imposta e sulla base delle risposte e relativa documentazione aveva quantificato l'ammontare dei compensi non dichiarati nel periodo di contestazione; pertanto, secondo i giudici di appello, una volta riscontrato che i sostituti d'imposta avevano erogato i compensi, in base al principio generale previsto dall'art. 2697 del codice civile, era onere del ricorrente fornire elementi utili a contestare quanto accertato dall'ufficio; la C.t.r., dunque, ha ritenuto, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità, se non per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, che l'accertamento trovasse il proprio fondamento nell'emissione delle fatture, cui corrispondeva la documentazione pervenuta dai sostituti d'imposta, dalla quale si poteva evincere l'erogazione dei compensi nell'anno in contestazione; i giudici di appello ritenevano, quindi, che, a fronte del quadro indiziario fornito dall'amministrazione finanziaria, il contribuente non avesse adempiuto all'onere su di lui incombente di dare dimostrazione del mancato pagamento;né il ricorrente chiarisce in alcun modo se e quale fosse l'eventuale prova contraria da lui addotta; pertanto, la sentenza impugnata non incorre nella denunziata violazione di legge ed il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo; nulla deve disporsi in ordine alle spese nei confronti del ministero delle finanze, che non si è costituito;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del c