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Ordinanza — n. 37914/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for late filing, rejecting claim of prior notification without evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37914/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's rejection of their tax assessment appeal. The taxpayer argued the notice was only received in late 2008, but the court found the commission correctly established the notice was delivered in August 2008. The court rejected the claim because the taxpayer failed to produce or transcribe the specific notification document required to prove the earlier date, rendering the appeal procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.lgs 546/1992; Art. 360 c.p.c.: The court rejects a late appeal when the tax authority has factually ascertained prior notification and the taxpayer fails to produce the specific notification document to prove an earlier date.

Parole chiave

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tax appeal timeliness prior notification evidence procedural inadmissibility tax assessment notice burden of proof taxpayer termini di ricorso notificazione tardiva termine di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 21 del d.lgs 546/1992
Motivi della decisione 1.Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del'art. 21 del d.lgs 546/1992 in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
21 del d.lgs 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
La ricorrente non ha censurato con il mezzo appropriato (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ) la contraddittoria motivazione.
SU 8053/14
In ogni caso non appare sussistere un contrasto insanabile come richiesto da SU 8053/14, non potendoø escludere, la consegna a mano, una precedente notifica.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
SU 8053/14
In ogni caso non appare sussistere un contrasto insanabile come richiesto da SU 8053/14, non potendoø escludere, la consegna a mano, una precedente notifica.
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Testo completo

e Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9488/2016 R.G. proposto da Be.Na.Co s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.Santi Pappalardo, elettivamente domiciliata in Roma„ via Ernesto Nathan, 102, presso lo studio dell'avv. Federica Trionfetti, per procura speciale in calce al ricorso - ricorrente - Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12.RG N 9488/16 - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.987/21/15, depositata il 9.3.2015.

Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 28.9.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Osserva Be.Na.Co s.r.l. in liquidazione impugnava un avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta 2004 di cui affermava avere avuto conoscenza solo in data 11.11.2008 allorchè le era stato consegnato in sede di accertamento con adesione di altro atto impositivo. La CTP di Enna dichiarava inamissibile il ricorso per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso. La contribuente proponeva appello e la CTR della Sicilia lo rigettava confermando la sentenza di primo grado.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo, illustrato con memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del'art. 21 del d.lgs 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Lamenta che la CTR, pur dando atto che l'avviso era stato consegnato alla contribuente solo in data 11.11.2008, in sede di accertamento con adesione di altro atto impositivo emesso per l'anno 2003, aveva ritenuto tardivo il ricorso proposto il 30.12.2008.

La censura non è fondata. Nella specie la CTR, pur premettendo che in data 11.11.2008 l'Ufficio, nel rigettare l'istanza di adesione al precedente avviso di accertamento per l'anno di imposta 2003, aveva reso edotto e consegnato alla società accertata anche quello relativo all'anno 2004, ha accertato che l'atto era stato notificato il RG N 9488/16 20.8.2008 e che, conseguentemente, il ricorso proposto il 30.12.2018 era tardivo per essere decorso il termine di cui all'art. 21 del d.lgs 546/1992. A fronte dell'accertamento in fatto effettuato dalla CTR, nella specie non è stata prodotta, né trascritta, ai fini dell'autosufficienza, la notifica del 20.8.2008 che la CTR accerta esserci stata.

La ricorrente non ha censurato con il mezzo appropriato (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ) la contraddittoria motivazione. In ogni caso non appare sussistere un contrasto insanabile come richiesto da SU 8053/14, non potendoø escludere, la consegna a mano, una precedente notifica. La CTR ha, inoltre, rilevato che la contribuente aveva fondato la propria difesa sulla presentazione di una istanza di adesione, atta alla neutralizzazione degli effetti della tardività senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione a supporto e senza nemmeno indicare la presunta data di presentazione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in €5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.9.2021 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta - 3 t144.1n~re. i.4%) Wit, A/A.1/4x._ tissfirCz_ELutzk.EFt.il_Al CANCELL