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Ordinanza Interlocutoria — n. 37904/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to missing service notice, ordering new hearing for defendant's participation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37904/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's cassation appeal against tax assessment decisions, ruling the procedural defect of missing service notice to the municipality was fatal. Although the plaintiff proved they initiated notification, they failed to provide proof of receipt, violating the principle of contradictory proceedings. Consequently, the case was remitted to a new hearing to allow the municipality to participate.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; If the appellant fails to prove effective service of the cassation appeal to all legitimate passive parties, the appeal must be remitted for a new hearing to ensure the right to a fair trial and contradictory proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal service of process contradictory proceedings tax assessment fair trial principle zona di ville suolo edificativo agglomerato rurale

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
La Corte deve concedere, pertanto, termi- ne per l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..
art. 115 c.p
Genagricola appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto i giudici di prime cure avevano confermato la base imponibile sulla base della determina R.G.N.27911-18 n.
art. 331 c.p
La Corte deve concedere, pertanto, termi- ne per l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 331 c.p.c..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n. 19379 del 2021
331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio e non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass.n. 19379 del 2021).
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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso 27911/2018 proposto da: Genagricola Societa' Agricola Generali Agricoltura Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Giosue' Borsi 4, presso lo studio dell'avvocato Scafarelli Federica che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rottin Simonetta -ricorrente - contro Comune Di Velletri - intimato - nonchè contro Velletri Servizi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Di Monte Fiore 22, presso lo studio dell'avvocato Gattamelata Stefano che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 4784/2018 della COMM.TRIB.REG., LAZIO, depositata il 06/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

FASANO ANNA MARIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO che si riporta alle conclusioni scritte; udito per il ricorrente l'Avvocato Simonetta Rottin che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente l'Avvocato Renzo Cuonzo per delega scritta dell'Avvocato Stefano Gattamelata che ha chiesto il rigetto del ricorso.R.G.N.27911-18 RITENUTO CHE: Velletri servizi S.p.a., concessionaria del servizio di riscossione tributi su delega del Comune di Velletri, noticava a Società Agricola Genagri- cola — Generali Agricoltura S.p.a. sei avvisi di accertamento per omes- so versamento ICI, anni di imposta 2005-2010, relativi a terreni, censiti al C.T.Comune di Velletri al foglio 130, mappali 21, 124 e 131, sui qua- li la contribuente esercitava attività agricola.

Gli atti impositivi veniva- no emessi sul presupposto dell'intervenuto mutamento di destinazione urbanistica dall'anno 2000 (delibera n. 185 del 29.12.2000 successiva- mente approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 66 del 2006), quando le aree, a seguito di variante al P.R.G., da agricole erano dive- nute edificabili. La società contribuente impugnava gli avvisi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ritenendo non dovuta l'imposta, in quanto il mutamento di destinazione urbanistica non era stato comunicato; inoltre, i terreni erano gravati da diversi vincoli insi- stenti sulle effettive possibilità edificatorie.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 338/22/13, annullava i provvedimenti, ri- tenendo non dovute le sanzioni e gli interessi. Genagricola appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto i giudici di prime cure avevano confermato la base imponibile sulla base della determina R.G.N.27911-18 n. 7 del 2000 (che specificava in modo esauriente e dettagliato i criteri e il metodo di calcolo del valore delle aree interessate) che non era sta- ta mai prodotta in giudizio.

I giudici di appello, con sentenza n. 291/01/15, annullavano gli atti di accertamento rilevando che la CTP avesse erroneamente ritenuto che l'atto accertativo dell'imposta scatu- risse dalla variante di piano e non, invece, dalla determina di Velletri Servizi S.p.a.. Velletri Servizi proponeva ricorso per cassazione, deciso con sentenza n. 22254 del 2016, con cui questa Corte accoglieva il gravame, cassan- do con rinvio la sentenza impugnata e formulando il relativo principio di diritto. Genagricola proponeva ricorso per riassunzione dinanzi alla Commis- sione Tributaria Regionale del Lazio, per parziale riforma della deci- sione n. 338/22/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

L'adita commissione, con sentenza n. 4784/6/2018, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente. Genagricola ricorre per la cassazione della pronuncia, svolgendo tre motivi, illustrati con memorie. Velletri servizi s.p.a. si è costituita con controricorso.I1 Comune di Velletri non ha svolto difese. Società Agricola Genagricola — Generali Agricoltura S.p.a. depositava istanza per la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della rilevanza della questione sottoposta all'esame. Con ordinanza resa all'adunanza camerale del 2.3.2021, la Corte, in ac- coglimento della predetta istanza, rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione all'udienza pubblica.

Per l'odierna udienza, la Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie in data 29.9.2021, concludendo per il rigetto del ricorso.R.G.N.27911-18 CONSIDERATO CHE: 1.I1 Collegio preliminarmente rileva che la società ricorrente non ha prodotto l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazio- ne al Comune di Velletri, il quale non risulta essersi costituito in giudi- zio. Questa Corte, in più occasioni, ha affermato che qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passi- vi, nel senso che l'impugnante non li abbia correttamente individuati ed indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma la notifi- cazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente) o non ne venga dimostrato il perfezionamento nei confronti di uno di essi, deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio e non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass.n. 19379 del 2021).

Nella specie, la ricorrente ha provato di avere av- viato il procedimento notificatorio (v.accettazione atto giudiziario del 31.10.2018 di Poste Italiane), ma non ha allegato l'avviso di ricevimen- to della notifica del ricorso. La Corte deve concedere, pertanto, termi- ne per l'integrazione del contraddittorio, nei confronti del Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.. Ne consegue che il ricorso va rin- viato a nuovo ruolo, con termine di novanta giorni dalla comunica- zione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Velletri.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo termine di novan- ta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per R.G.N.27911-18 l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Velletri ai sensi dell'art. 331 c.p.