Tax court process extinguished due to failure to request settlement under Art. 6 D.L. 119/2018 within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement under Article 6 of D.L. 119/2018 by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for settlement, and no objection to the definition was lodged. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request settlement within the statutory period, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 22405/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro A.B.I. 2000 s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Osnato e Alessandro Alessandri, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Carracci, n. 1, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 1294/8/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R7303T500514.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 02 DICI 2021 IL FUNZIONARIO GI ZIA RIO