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Decreto — n. 37880/2021 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 37880/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 37880/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20987/2011 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grassi Maura, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 47/26/11, pronunciata con riferimento all'atto impugnato n. 064200900024/2007.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 37880/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 20987/2011 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grassi Maura, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 47/26/11, pronunciata con riferimento all'atto impugnato n. 064200900024/2007.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale dilazione di pagamento sospensione della procedura di fallimento arretrati d'imposta accoglimento parziale del contribuente procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20987/2011 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Grassi Maura, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 47/26/11, pronunciata con riferimento all'atto impugnato n. 064200900024/2007.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere depositata dall'Agenzia delle entrate il 19/03/2021, con la quale si dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia - corredata della documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della stessa definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2018, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 1997, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, ai sensi di tale comma 10, il processo si è quindi estinto con il decorso del predetto termine del 31 dicembre 2018; che le spese del processo estinto restano ex lege (ultimo periodo del comma 10 dell'art. 6 del d.l. n. 50 del 2017) a carico della parte che le ha anticipate; ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma il _/(9 . 2( • DEPOSITATO IN CANCELLERIA I FUNZIO