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Decreto — n. 37867/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 37867/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant challenged a regional commission decision regarding tax definitions, while the tax authority argued the statutory timeline had passed without intervention. The court ruled that the process terminated automatically under Article 6 of D.L. 119/2018, leaving any advanced costs to the party who incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if the parties fail to request a hearing extension within the statutory deadline, terminating the litigation and assigning advanced costs to the requesting party.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limit hearing extension request D.L. 119/2018 costs allocation tax dispute termination Corte di Cassazione procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 15652/2018 R.G. proposto da A, Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Cordeiro Guerra e Francesco Navarrini, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2424/11/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TZB000500116/2013, TZB000500118/2013, TZB0005001202013, TZB000500122/2013, TZBOE0500115/2013, TZBOE0500117/2013, TZBOE0500119/2013 e TZBOE0500121/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma osgi, O 2 IL. FUNZIONARIO 7. IZIAR