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Sentenza — n. 37846/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses consortium company's appeal, ruling tax deduction rules are mandatory and non-discretionary.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37846/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Encorp Scarl against the Regional Tax Commission's decision to disallow a specific corporate expense deduction. The company argued that its management costs should be deductible despite not being directly incurred, claiming the costs were merely passed through to consortium members. The court held that tax deduction rules, including the principle of pertinence, are mandatory and non-discretionary, preventing any entity from deducting expenses not strictly correlated to its own revenue-generating activities.

Regesto Legislator

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Art. 109, t.u.i.r.; Art. 2, t.u.i.r.: Tax deduction rules are mandatory and non-discretionary, prohibiting the deduction of expenses not strictly correlated to the taxpayer's own revenue-generating activities.

Parole chiave

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mandatory tax rules principle of pertinence corporate consortium expense deduction non-discretionary norms tax liability consortium management costs imposta sulle società

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109, t.u.i.r.
Art. 2, t.u.i.r.
In particolare, la tesi adombrata dalla contribuente dimentica che le disposizioni sui soggetti passivi dell’imposta (art. 2, t.u.i.r.), sui criteri di deduzione dei componenti positivi e negativi di reddito (art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 02/11/2007, n. 23031
Cass. 27/03/2019, n. 8514
23031, a proposito del principio di inderogabilità della disciplina tributaria; in termini, Cass. 27/03/2019, n. 8514.
Cass. Sez. U. 27/01/2016, n. 1518
Cass. 27/10/2020, n. 23521
Cass. 17/07/2014, n. 16349
23521, in connessione con Cass. 17/07/2014, n. 16349; 21/10/2013, n.
Cass. 21/10/2013, n. 23725
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 2565/2013 proposto da: ENCORP SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli 43 presso lo studio dell’avvocato Francesco d’Ayala Valva, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco d’Ayala Valva e dall’avvocato Remo Dominici. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2565/2013 Numero sezionale 772/2021 Numero di raccolta generale 37846/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE, n. 55/28/12, depositata l’11/06/2012. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2021, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida. Dato atto che il Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone ha chiesto che sia rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente, con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. Encorp Scarl ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte che, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado di annullamento dell’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Ires, Irap e Iva, per il 2006, un reddito d’impresa (euro 95.432,00) a causa del mancato riaddebito alle società consorziate delle spese di gestione dell’ente consortile per un importo di euro 77.686,00.

2. La Commissione regionale enuncia la ratio della decisione di primo grado – per la quale la contribuente, in quanto società consortile, diversamente dal consorzio, è soggetto autonomo che redige un bilancio e, quindi, può dedurre le spese di gestione – e se ne discosta rammentando, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, che la società consortile non ha costi propri poiché tutti i costi, compresi quelli per il suo funzionamento, sono a carico dei soci, e testualmente (cfr. pag. 4 della sentenza) «deve integralmente ribaltare le operazioni eseguiti ai consorziati», donde, così conclude la sentenza d’appello, la violazione del principio di inerenza, in assenza di costi propri della società consortile. r.g. n. 2565/2013 2 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2565/2013 Numero sezionale 772/2021 Numero di raccolta generale 37846/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 109, commi 1, 2 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 360, n. 3), c.p.»], la contribuente assume che la contestazione riguarda l’omesso ribaltamento sui soci dei costi di gestione dell’ente consortile per il 2006 e la conseguente omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito. Da questa premessa desume che è ultroneo il riferimento operato dalla Commissione regionale al principio di inerenza, che si pone come criterio di individuazione dei costi deducibili, mentre nella specie la contestazione attiene (non alla deduzione oltre il consentito di costi, ma) all’omessa dichiarazione di ricavi che, però, pacificamente non sono stati inclusi nel conto economico della società.

Inoltre, è inapplicabile il principio di competenza (art. 109, comma 2, t.u.i.r.) in quanto esso individua l’esercizio in cui fare concorrere i ricavi alla formazione del reddito, con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, mentre il ribaltamento dei costi in esame non ha come fondamento cessioni di beni e prestazioni di servizi. In conclusione, la ricorrente rileva che la contestazione, semmai, avrebbe dovuto riguardare la deduzione di costi indeducibili e non il recupero di ricavi non dichiarati, fermo il rilievo (già esposto nel ricorso introduttivo), sul quale l’Amministrazione finanziaria non ha sollevato obiezioni, della complessiva neutralità fiscale dell’operato della stessa contribuente giacché gli eventuali ricavi della società consortile per la copertura di costi di gestione avrebbero costituito costi deducibili per i soci consorziati, ai fini delle imposte dirette e ai fini della detraibilità dell’Iva. 1.1.

Il motivo è infondato. r.g. n. 2565/2013 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2565/2013 Numero sezionale 772/2021 Numero di raccolta generale 37846/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 In base agli atti di causa è pacifico che la contribuente, una società consortile, non ha addebitato ai soci consorziati le spese di gestione (ripartizione che, come nota l’Agenzia nel controricorso [cfr. pag. 10], era prevista dalla clausola n. 6.8. dello statuto della società consortile, ed era coerente con lo scopo di quest’ultima, enunciato nella nota integrativa al bilancio 2006, del conseguimento di ricavi da ribaltare per intero ai consorziati).

Ebbene, il giudice d’appello ha puntualmente rilevato che l’operato della società si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, giova qui evidenziarlo, fin da Cass. 17/12/2014, n. 26480, ha chiarito che «dal punto di vista tributario, le operazioni ed i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate. Per le imprese socie, infatti, costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio, le quali, quindi, possono essere ad esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito (Cass. 16410/2008); ed, allo stesso modo, i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate. […] Ed invero, non potendo il consorzio avere per sé - in quanto struttura sostanzialmente “neutra” - alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, l’ente consortile ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge (specie quanto all’inerenza), o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso conseguite che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (in tal senso, la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente pacifica: cfr.

Cass. 14780/2011; 14781/2011; 14782/2011; 13293/2011; 20778/2013; 24014/2013).» (per Cass. Sez. U. 14/06/2016, n. 12190, menzionata r.g. n. 2565/2013 4 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2565/2013 Numero sezionale 772/2021 Numero di raccolta generale 37846/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 in motivazione da Cass. 22/11/2018, n. 30226, si deve procedere al “ribaltamento” di costi e ricavi nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, svolga servizi complementari, comunque connessi al criterio mutualistico di utilizzo del servizio consortile.

Negli stessi termini, ex multis: Cass. 28/12/2018, n. 33596; 17/05/2019, n. 13360; 09/06/2020, n. 10983; 08/10/2020, n. 21679). È conforme a diritto, dunque, l’affermazione del giudice d’appello circa la legittimità dell’attività accertatrice dell’ente impositore che, in sostanza, ha recuperato a tassazione un maggiore reddito di impresa che era stato illegittimamente abbattuto grazie all’anomala iscrizione, nelle scritture contabili, di ricavi (per euro 90.000,00) non giustificati (e non controbilanciati da fatture di uguali importi emesse dalle consorziate), i quali avevano permesso alla società consortile di chiudere il bilancio 2006 con un utile di esercizio (euro 13.718,00), che andava a coprire, appunto, l’altrettanto anomala registrazione, tra i costi riportati nel conto economico, delle spese di gestione (euro 77.686,28), che, invece, avrebbero dovuto essere ribaltate sulle società consociate.

Rispetto al legittimo operato dell’A.F., avallato dal giudice d’appello, non è persuasiva l’obiezione della contribuente che ha invocato l’irrilevanza o neutralità del proprio agire in ragione del fatto che, comunque, i costi di gestione da riaddebitare ai soci consorziati sarebbero stati dedotti da questi ultimi (anziché dalla società consortile). Un simile argomento difensivo collide con il principio, riconducibile ad un unico concetto, ma variamente declinato sul piano lessicale, di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (cfr., Cass.

Sez. U. 02/11/2007, n. 23031, a proposito del principio di inderogabilità della disciplina tributaria; in termini, Cass. 27/03/2019, n. 8514. Sulla scia di questi canoni interpretativi dei capisaldi della r.g. n. 2565/2013 5 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 2565/2013 Numero sezionale 772/2021 Numero di raccolta generale 37846/2021 Data pubblicazione 01/12/2021 materia fiscale, è utile rammentare che per Cass. Sez. U.27/01/2016, n. 1518, «Gli obblighi tributari […] sono obbligazioni pubbliche il cui contenuto è interamente determinato da norme vincolanti e sottratto all’incidenza di poteri discrezionali degli enti impositori.»).

In particolare, la tesi adombrata dalla contribuente dimentica che le disposizioni sui soggetti passivi dell’imposta (art. 2, t.u.i.r.), sui criteri di deduzione dei componenti positivi e negativi di reddito (art. 109, t.u.i.r.) a cominciare dal principio di competenza e da quello d’inerenza, sono inderogabili e non consentono a chi non ne abbia titolo di dedurre un costo, non correlato a un ricavo, la cui deduzione in applicazione degli stessi criteri regolatori della materia fiscale spetta ad altro soggetto (cfr., in termini analoghi, Cass.27/10/2020, n. 23521, in connessione con Cass. 17/07/2014, n. 16349; 21/10/2013, n. 23725, sulla questione attinente alla inderogabilità della regola sull’imputazione temporale dei componenti negativi nell’esercizio di competenza).

2. Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che