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Decreto — n. 37687/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.13.

Numero d'incarto Decreto — n. 37687/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for hearing fixation under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties do not request hearing fixation within the statutory period, terminating the litigation without substantive judgment.

Parole chiave

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tax litigation extinction statutory time limit hearing fixation request D.L. 119/2018 Article 6 procedural termination procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 6768/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Capone Gerardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Marrone, con domicilio eletto in Roma, via S. Basilio, n. 61, presso lo studio dell'Avv. Annalisa Di Giovanni; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno n. 7483/4/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TFK010603012/2011.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art.. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPO3ITAT9 CANCELLERIA ident IL k D i C, z021 IL CANCELLIERE ESP