Italian tax court case dismissed due to procedural extinction after deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension by the December 31, 2020 deadline. The Revenue Agency sued Reggiana Macchine Utensili S.r.l. regarding an 2011 tax assessment, but the process terminated automatically under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled the case closed without a substantive judgment on the tax liability, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory deadline, terminating the litigation without a merits decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 18759/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Reggiana Macchine Utensili S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv. Vittorio Guidetti e Alessandro Riccioni, con domicilio eletto in Roma, via Properzio, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 3404/08/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS036902871/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 3 Ve a,c 2014 Il Predient9 i DEPOSITATO IN CANCELLERIA vr- IL WC 2021 I