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Ordinanza — n. 37436/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court grants fee compensation citing jurisprudential conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the taxpayer formally withdrew the case, citing a recent shift in judicial orientation. Although the tax authority argued for fee liability based on prior precedent, the Court noted a subsequent jurisprudential conflict regarding withdrawal effects. Consequently, the Court ordered that litigation costs be fully compensated between the parties under Article 92 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 92 cod. proc. civ.; Art. 165 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring acceptance, and when jurisprudential conflict exists, the Court may order full compensation of costs between parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings jurisprudential conflict compensation of costs tax appeal cassation litigation expenses tax value assessment valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 165 c.p.c.
art. 92 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2321
Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
2321); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere «accettizio», non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378;
Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857
3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857); che, ancorché il controricorrente insista in memoria per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (valorizzando un analogo precedente di questa Corte: Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 28 settembre 2016, n. 19242
Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3977
Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4696
3977; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4696); che non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778
4696); che non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955
1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955); P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16581/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro PANCIROLI MARCO (C.F. PNCMRC57T30h223y), rappresentato e difeso dall'Avv. VITTORIO GUIDETTI e dall'Avv. ALESSANDRO RICCIONI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Bruno Buozzi, 49 - con troricorrente - N. 1658 5 R.G. I di 3 Est.

F. DYAino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia- '11+0 Romagna, n.12213709/2014, depositata in data 12 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente PANCIROLI MARCO ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2003, con il quale veniva rideterminata una plusvalenza, sottoposta a tassazione separata, in relazione alla compravendita in data 25 novembre 2003 della quota di un terreno edificabile e con destinazione agricola; l'Ufficio, nell'atto impugnato, non aveva riconosciuto la rideterminazione del valore della quota immobiliare operata a termini dell'art. 7 I. 28 dicembre 2001, n. 448, previo assoggettamento a imposta sostitutiva fondata su un valore periziato del bene medesimo, procedendo all'accertamento secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 82 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); che il contribuente ha dedotto che non sarebbe stata dovuta alcuna plusvalenza, essendo stato ottenuto dalla compravendita del terreno un corrispettivo inferiore a quello fiscalmente riconosciuto in sede di pagamento dell'imposta sostitutiva, effettuato sulla base di un valore periziato superiore al valore di cessione; che la CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso e che la CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza in data 12 maggio 2014, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la rideterminazione del valore del bene di cui all'art. 7 I. n. 448/2001 cit. opera anche nell'ipotesi in cui l'immobile venga alienato a un valore inferiore, non operando in tal caso l'accertamento con le modalità ordinarie; che l'Ufficio propone ricorso affidato a un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso, cui ha fatto seguito memoria;

CONSIDERATO CHE N. 165 /15 R.G. 2 di 3 Est. F. uino Il ricorrente, con atto notificato in data 22 febbraio 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso prendendo atto del recente nuovo orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2321); che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere «accettizio», non richiedendo l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378;

Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857); che, ancorché il controricorrente insista in memoria per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (valorizzando un analogo precedente di questa Corte: Cass., Sez. V, 28 settembre 2016, n. 19242), decisiva appare l'avvenuta insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in questa Corte, anche successivamente al precedente citato dal controricorrente, e risolto in epoca successiva alla proposizione del ricorso in relazione a questioni dirimenti nel caso di specie, il che comporta la sussistenza a termini dell'art. 92 cod. proc. civ. di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez.

VI, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4696); che non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955); P. Q. M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Roma, 14 ottobre 2021 Il