Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by taxpayer's formal withdrawal in 2019.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer formally withdrew the appeal in July 2019, stating the public authority had not constituted itself. Although the taxpayer had previously lost on the merits regarding foreign income tax for years 2006-2009, the withdrawal rendered the proceedings void. Consequently, the Court issued an order dismissing the case without addressing the substantive tax arguments or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When a party formally declares withdrawal of the appeal before the Court of Cassation, the litigation is extinguished and no ruling on costs is made.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16400/2015 R.G. proposto da Cavedini Simonetta, con l'avvocato Andrea Pizzini nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Girolamo Rocco, in Roma, al Vile delle Milizie, n. 22; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto, sez. staccata di Verona, n. 130/15/15, depositata il 12 gennaio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La parte contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancata compilazione nel quadro RW delle dichiarazioni per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 di redditi che l'Amministrazione finanziaria riteneva detenuti all'estero. I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione, spiegando due motivi di ricorso, mentre è rimasta intimata l'Agenzia delle entrate. CONSIDERATO Con atto in data 29 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, rappresentando non essersi costituita la parte pubblica.
Il ricorso dev'essere quindi essere dichiarato estinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il