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Ordinanza — n. 37432/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against tax authority regarding property index income proof requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37432/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the tax authority's appeal against a regional tax commission decision regarding a taxpayer's income assessment. The authority argued that the lower court improperly required proof of fund usage for asset purchases, while the taxpayer contended that proving fund availability alone should suffice to rebut the wealth presumption. The court ruled that the lower court erred by demanding proof of fund usage, holding that demonstrating the availability of tax-cleared funds is sufficient to overcome the presumption of insufficient income relative to expenses.

Regesto Legislator

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Art. 38, commi 4-6 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The existence of assets serving as an income index creates a presumption of wealth that exempts the tax authority from further proof, requiring only evidence of fund availability to rebut the presumption, without necessitating proof of the specific use of those funds for the acquisition of the assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax income assessment wealth presumption rebuttal fund availability proof asset index assets tax authority appeal Cassation review procedural burden of proof computo del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, commi 4-6 d.P.R. n. 600/1973
Riscontrando in capo al contribuente la disponibilità di beni - indice di maggior capacità contributiva, l'Ufficio rideterminava ex art. 38, commi terzo e quarto, d.P.R.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di contesta censura ex art. 360 n.
Art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l.
Art. 12 preleggi
134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Giurisprudenza citata

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Cass., V, n. 6396/2014
Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16362/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro Alagia Alfonso, con gli avvocati Alessandro Santoro e Pasquale Gargano, nel domicilio eletto presso l'avv. Davide Achille, nel suo studio in Roma, via Angelo Bellani n. 45; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Basilicata, n. 12/1/15, depositata il 9 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Riscontrando in capo al contribuente la disponibilità di beni - indice di maggior capacità contributiva, l'Ufficio rideterminava ex art. 38, commi terzo e quarto, d.P.R. n. 600/1973 il reddito del sig. Alfonso Alagia per il l'anno di imposta 2006, notificandogli avviso di accertamento in data 7 agosto 2010. Reagiva il contribuente trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità che, da un lato, accertava esservi stato invito al contraddittorio, senza che il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione avesse compromesso i diritti partecipativi della parte privata, dall'altro ritenendo parzialmente giustificate le somme impiegate per gli acquisti contestati, ritenendone provata la derivazione da disinvestimenti che avevano già assolto ai proprio oneri fiscali.

2. Proponeva appello l'Ufficio, ritenendo immotivata la riduzione operata dal giudice di prime cure senza una valida giustificazione; specularmente impugnava in via incidentale il contribuente, ritenendo non poter essere gravato della prova dell'impiego negli acquisti proprio delle somme disinvestite, ma solo della loro presenza e consistenza. La commissione di seconda istanza rigettava l'impugnazione erariale, mentre accoglieva il gravame incidentale, affermando esser sufficiente la prova della disponibilità di somme fiscalmente depurate in misura congrua con i beni - indice, senza che potesse essere richiesta anche la tracciabilità diretta fra quelle somme e quei beni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di doglianza. 12- 163622O15- 13/10/2021 MMF 1. Con il primo motivo di contesta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa interpretazione dell'art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza affermando -anche sulla scorta di pronunce di questa Corte- che la sussistenza dei beni - indice costituisce presunzione di ricchezza che affranca l'Amministrazione erariale da ogni prova ulteriore, donde illegittima ed immotivata la sentenza nel ritenere non congruamente accertata la maggior capacità contributiva.

Il motivo coglie la ratio decidendi della gravata sentenza: non si contesta la natura presuntiva degli indici, ma si afferma che la presunzione possa essere vinta indicando congrue e proporzionali somme nella disponibilità del contribuente e con la prova che abbiano già assolto ai propri doveri tributari. Il giudice del gravame ha ritenuto fornita la prova contraria da parte del contribuente indicando genericamente la sussistenza e congruità di tali somme fiscalmente nette, non accertando tuttavia nemmeno la coerenza temporale fra disinvestimento e reinvestimento, elemento necessario per correlare (quantomeno in linea generale) le somme disinvestite e l'acquisto dei beni indice. 1.1 Il contribuente deve infatti dimostrare non solo i cespiti, ma anche l'entità degli stessi e la durata del relativo, pur non essendo egli tenuto, altresì, a dimostrare l'impiego di detti redditi per l'effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica (Cass.

VI - 5, n. 7757/2018). Peraltro, si è affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vigente "ratione temporis", riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima 12 - 16362-2015 - 13/10/2021 MMF circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., V, n. 6396/2014).

Ed in questo senso, è essenziale che la disponibilità sia provata per quel periodo temporale in cui sono stati acquisiti i beni - indice. Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo, ritenendo nella sostanza non congruamente motivato il convincimento cui è pervenuto il giudice, poiché si sarebbe limitato a ritenere proporzionali ed adeguati gli investimenti del privato con l'acquisizione dei beni indice, giungendo così ad una motivazione "simulacro". Poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n.

5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). 2.1 Non si tratta qui di doglianza tesa ad un nuovo sindacato di merito sull'apprezzamento probatorio che resta inibito a questo 12 - 16362-2015 - 13/10/2021 MMF giudice di legittimità, bensì si censura l'assenza di ragioni a sostegno delle affermazioni sulla dichiarata esistenza delle somme necessarie a sostenere la disponibilità dei riscontrati beni - indice.

Il motivo è pertanto fondato e va accolto. In definitiva, il ricorso va accolto, con rinvio al giudice di merito perché accerti la sussistenza e la proporzionalità -in un arco cronologicamente coerente- delle somme disinvestite con quelle necessarie a munirsi dei beni - indice riscontrati. PQM La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì