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Ordinanza — n. 37421/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal to correct tax declaration errors post-filing via automatic control, overriding strict deadline rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37421/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment based on an automatic control, overturning the lower court's dismissal. The taxpayer argued that data discrepancies in their declaration were discovered only after receiving the payment notice, not at the time of filing. The court ruled that taxpayers can contest increased tax claims arising from automated controls by submitting corrections, regardless of the standard deadline for post-filing amendments.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 8 bis DPR 322/98; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The taxpayer has the right to contest increased tax claims arising from automated controls by submitting corrections, irrespective of the statutory deadline for post-filing amendments.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax declaration correction automatic control assessment post-filing amendment deadline taxpayer procedural rights Cassazione Sezione Unite dichiarazione fiscale tardiva accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 8 bis DPR 322/98
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2697 c.c., 2 comma 8 bis DPR, 36 bis DPR 600/73, 54 bis DPR 633/72 e 12 legge 212/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".
Art. 2697 c.c.
Art. 36 bis DPR 600/73
6 legge 212/2000 e dell'art. 36 bis DPR 600/73 per l'omesso invio di previo avviso a ragione del fatto che non si rinvenivano particolari incertezze nella liquidazione della dichiarazione.
Art. 54 bis DPR 633/72
Art. 12 legge 212/2000
art. 6 comma 5 legge 212/2000
Per ultimo la CTR affermava non ravvisarsi la violazione dell'art. 6 legge 212/2000 e dell'art.
art. 6 legge 212/2000
Per ultimo la CTR affermava non ravvisarsi la violazione dell'art. 6 legge 212/2000 e dell'art.
art. 370 comma 1 c.p
L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c.
artt. 2697 c.c
Considerato che Il motivo di cui consta il ricorso reca: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2 comma 8 bis DPR, 36 bis DPR 600/73, 54 bis DPR 633/72 e 12 legge 212/2000 in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 13378 del 2016
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 20964/2015 proposto da: Teofili Patrizia, elettivamente domiciliata in Roma Via Cola Di Rienzo 212 presso lo studio dell'avvocato Marinucci Gianlorenzo che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - resistente - Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 556/14/2015, depositata il 2.2.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Teofili Patrizia proponeva ricorso avverso cartella di pagamento - formata a seguito di controllo ex artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72 della dichiarazione dei redditi UNICO 2007 per il 2006, dichiarazione inviata per via telematica- per un importo complessivo di 22.517,00 euro per omessi versamenti Iva e minor credito Irpef; premesso di avere presentato istanza di autotutela, affermava essere l'Ufficio incorso in errore in quanto la somma Iva sarebbe stata già versata e quella Irpef sarebbe derivata da una eccedenza dell'anno precedente non riconosciuta; deduceva infine la non corretta informazione al contribuente degli atti impositivi a norma dell'art. 6 comma 5 legge 212/2000. - Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per rappresentare di avere provveduto allo sgravio di euro 3.115,00, relativo a sanzioni ed interessi dei versamenti Iva, chiedendo per il resto la conferma dell'atto impositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettava il ricorso - eccettuata la parte oggetto dello sgravio- sul rilievo che i dati indicati dalla contribuente erano diversi da quelli esposti nella dichiarazione e che, tuttavia, la parte aveva provveduto ad apportare le correzioni del caso oltre il termine previsto dall'art. 2 comma 8 bis DPR 322/1998. - La sentenza della CTP era gravata di appello dalla contribuente, la quale assumeva che non era stato rispettato il termine di cui sopra a ragione del fatto che solo dopo l'invio della cartella essa era venuta a conoscenza della difformità dei dati per cui è causa; resisteva l'ufficio, ribadendo che la pretesa si fondava sulle dichiarazioni rese dalla parte e concludendo per il rigetto dell'appello. i La CTR rigettava l'appello in quanto l'assunto della contribuente -in forza del quale l'Agenzia delle Entrate avrebbe utilizzato dati diversi da quelli trasmessi dalla odierna ricorrente- non avrebbe trovato riscontro negli atti: invero, la Teofili, che a suo tempo aveva inviato i dati per via telematica, avrebbe dovuto dare la prova che sin dall'inizio i dati trasmessi erano i medesimi di quelli destinati poi a comparire nella dichiarazione in autotutela e poi nel ricorso introduttivo del presente contenzioso, prova che è mancata; di conseguenza la dichiarazione successiva diretta a correggere la precedente avrebbe dovuto essere presentata entro il termine previsto dall'art. 2 comma 8 bis DPR 322/98, il che non è avvenuto.

Per ultimo la CTR affermava non ravvisarsi la violazione dell'art. 6 legge 212/2000 e dell'art. 36 bis DPR 600/73 per l'omesso invio di previo avviso a ragione del fatto che non si rinvenivano particolari incertezze nella liquidazione della dichiarazione. Per la cassazione della predetta sentenza la contribuente propone ricorso affidato ad un unico articolato motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c. Considerato che Il motivo di cui consta il ricorso reca: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2 comma 8 bis DPR, 36 bis DPR 600/73, 54 bis DPR 633/72 e 12 legge 212/2000 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

Il motivo è fondato, alla stregua della sentenza n. 13378 del 2016 che questa Corte ha reso, a sezioni unite, allorché è stata chiamata a decidere -così componendo un contrasto di interpretazioni- "se il contribuente, in caso di imposta sui redditi, abbia la facoltà di rettificare la dichiarazione prevista dagli artt. 1 e ss. DPR 600/73 per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo -come stabilito dall'art. 2 comma b bis del DPR 322/98- oppure se, al contrario, quest'ultimo termine sia previsto solo ai fini della compensazione, richiamata dal secondo periodo del comma 8 bis cit., per cui la predetta rettifica sia possibile anche a mezzo di dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione -a norma dell'art. 2 comma 8 del DPR n. 322 cit.- e, in ogni caso, tanto in sede di rimborso, nel rispetto dei relativi termini di decadenza e/o prescrizione, quanto in sede processuale, e cioè per opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato" Le sezioni unite hanno ritenuto di condividere l'orientamento che "ha riconosciuto la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco -anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 cit." Da quanto esposto deriva che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del La