Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37420/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling acquiescence requires explicit intent, not just administrative relief.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37420/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering a retrial. The agency argued that the lower court incorrectly found acquiescence based solely on an administrative relief notice, while the taxpayer claimed they had merely paid to avoid costs. The court ruled that such administrative actions do not constitute acquiescence unless they clearly demonstrate a lack of intent to appeal, thus overturning the lower court's application of procedural preclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 329 c.p.c.; Art. 49 D.Igs. 31.12.1992 n. 546: Acquiescence to a judgment requires an explicit or tacit manifestation of the will not to appeal, which cannot be presumed from administrative acts like relief notices that may stem from mere cost avoidance.

Parole chiave

Generato dall'IA
acquiescence procedural preclusion tax appeal cassation administrative relief notice false application of law taxpayer voluntary payment ripresa dell'imposta sul valore aggiunto ripresa fiscale aziendale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 329 c.p.c.
49 DPR 633/72 e dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 49 D.Igs. 31.12.1992 n. 546
Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49 DPR 633/72 e dell'art.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 54 DPR 633/72
- L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado lamentando la violazione dell'art. 54 DPR 633/72 e invocandone la riforma a correzione dell'errore interpretativo in cui erano incorsi i primi giudici.
Art. 36 bis DPR 29.9.193 n. 600
di sgravio abbia riguardato somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 29.9.193 n. 600" (Cass.
art. 329 c.p
49 DPR 633/72 e dell'art. 329 c.p.c.
artt. 329 c.p
anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6334/2016
600" (Cass. n. 6334/2016, con i numerosi precedenti ivi citati).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

15 ORDINANZA sul ricorso 4446/2015 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Espireca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall' avvocato Ruggiero Gaetano, -controricorrente - Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6412/31/2014 depositata il 24.6.2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele. Rilevato che - Espireca srl proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per effetto di controllo ex art. 54 bis DPR 633/72 del modello Unico per l'anno d'imposta 2008 riflettente omesso versamento di Iva per l'anno 2009; rilevava di avere compilato erroneamente il rigo VH13 della dichiarazione Iva per l'anno 2009 (periodo d'imposta 2008) con la indicazione del metodo storico (codice 1) piuttosto che del metodo revisionale (codice 2) con conseguente esposizione, da parte dell'applicativo informatico, di importo errato; preso atto dell'errore, la contribuente provvedeva a versare sanzione ed interessi dovuti, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per sostenere la legittimità del proprio operato e contestare l'assunto di controparte non supportato da documentazione alcuna. - La CTP di Napoli accoglieva il ricorso per avere la contribuente dimostrato documentalmente di avere sanato l'errore de quo mediante un appropriato ravvedimento operoso. - L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado lamentando la violazione dell'art. 54 DPR 633/72 e invocandone la riforma a correzione dell'errore interpretativo in cui erano incorsi i primi giudici. - Resisteva la società sull'ulteriore (rispetto ai motivi esposti nel ricorso introduttivo) rilievo che l'Ufficio aveva emesso medio tempore (in data 10.5.2013) lo sgravio della cartella in contestazione confermando la sanatoria posta in essere dalla contribuente con il menzionato ravvedimento operoso. i La CTR, preso atto del provvedimento di sgravio, affermava essere stata riconosciuta dall'Ufficio la fondatezza del ricorso introduttivo, così rigettando il gravame. - Per la cassazione della predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste, con controricorso, la società contribuente.

Considerato che - Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 49 DPR 633/72 e dell'art. 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."; 2) "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 bis DPR 633/72 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.". - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto -errando- che sia intervenuta acquiescenza da parte dell'Ufficio alla sentenza della CTP. Nella fattispecie in esame la ricorrente -nel richiamare sul punto il provvedimento di sgravio- assume di avere spontaneamente provveduto ad annullare l'iscrizione a ruolo a seguito della sentenza della CTP, senza manifestare -per questo- acquiescenza alla sentenza di prima istanza, come dimostrato dalla proposizione dell'appello avvenuta successivamente al provvedimento di sgravio.

Il motivo è fondato. - Ritiene il collegio di dare continuità alla consolidata interpretazione della Corte, in forza della quale "l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva della impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa alla impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quanto l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando cioè gli stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.

Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 329 c.p.c. e 49 d. Igs. 31.12.1992 n. 546, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. Non v'è ragione di ritenere che a detto principio debba derogarsi nella specie per il solo fatto che il provvedimento c.d. di sgravio abbia riguardato somme direttamente iscritte a ruolo dall'ufficio all'esito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 29.9.193 n. 600" (Cass. n. 6334/2016, con i numerosi precedenti ivi citati).

Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto ritenersi che la CTR sia incorsa in falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c. per avere ritenuto desumibile acquiescenza dal mero sgravio dell'importo iscritto a ruolo effettuato prima di presentare appello. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della sentenza impugnata in ordine al merito della questione controversa (erroneità della compilazione del modello e sanatoria successivamente intervenuta). Il motivo è assorbito a ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo. Conclusivamente, il primo motivo va accolto, il secondo resta assorbito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

P. Q. M. Accoglie il primo motivo -assorbito il secondo- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR de