Court remits tax case to new docket after taxpayer requests simplified procedure and full payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the tax dispute to a new docket following the taxpayer's request for the simplified procedure under the 2018 decree. The taxpayer had initiated this process and offered proof of full payment, while the tax agency noted discrepancies between the referenced role extracts and the original assessment notices. The court deemed the case abstractly definable for the simplified procedure and ordered a remand to acquire information regarding the tax amnesty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119; Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119: When a taxpayer requests the simplified procedure and offers full payment, the court may remit the case to a new docket to verify the existence of the tax amnesty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13058/2015 R.G. proposto da FAVINI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'Avv. Steno Dondè e dall'Avv. Giovanni Stella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federica Rosati in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69; - ricorrente - contro ,. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n.5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom- bardia, veniva parzialmente accolto l'appello principale proposto da Favini Giuseppe avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n.144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973 per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008.
2. Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli ac- certamenti sintetici relativi ad attività di impresa di parrucchiere svol- ta dal contribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il reddito imponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 e in Euro 36.891,00 per il 2008.
3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. Considerato che:
4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.
5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto do- vuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto, anche in considerazione del fatto che nella memoria e negli allegati prodotti dal contribuente si fa riferimento ad estratti di ruolo emessi dall'Agenzia relativi ai due avvisi di accertamento per cui è causa, ma i numeri dei primi non corrispondono a quelli degli atti impositivi impugnati,
P.Q.M.
la Corte: letto l'art. 3 comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, con- vertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta DEPOSITATO IN