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Ordinanza — n. 37377/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to renotify within statutory time limits after initial service failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37377/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Agency of Revenue failed to renotify the document within the legally required timeframe after the initial service attempt failed. The Agency had served the appeal to the company's lawyer on June 4, 2015, but the recipient was unreachable until July 31, 2015, when service was attempted again. The court ruled that the Agency did not act with the necessary immediacy and celerity to reactivate the notification process before the statutory deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The party requesting notification must immediately reactivate the process upon negative results if not attributable to them, failing which the appeal is inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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inadmissibility notification tardiness renotification statutory deadline immediacy requirement service of process deducibilità delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
art. 19 d.P.R. 633/72
916/1986 (TUIR), dell'art. 19 d.P.R. 633/72 e dell'art.1576, 1609 e 1621 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009
Sez. U, n. 14594 del 15/07/2016
Cass. n. 25329 del 2015
Cass. n. 25329 del 2015; Cass.
Cass. n. 19056 del 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14205/2015 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente - CONTRO kut7i-u F.11i Abbenda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 7329/40/14, depositata il 4 dicembre 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.RILEVATO CHE: - Con sentenza n. 7329/40/14, emessa in data 5 giugno 2014, depositata il successivo 4 dicembre, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina (CTR), accoglieva l'appello proposto dalla F.11i Abbenda S.r.l. avverso l'avviso di accertamento per Iva, IRES e kap 2007 emesso dalla Agenzia delle entrate; - la controversia, per quanto ancora di interesse in questa sede, ha ad oggetto la deducibilità dei costi di manutenzione straordinaria sostenuti su beni di terzi per euro 53.482,34 e la detraibilità dell'Iva per euro 6136,66, sostenuti dalla conduttrice per l'installazione di "un impianto antifurto antincendio, nonché l'adattamento dell'impianto elettrico e l'arricchimento estetico dei saloni di vendita"; - la CTP aveva rigettato il ricorso per essere state le opere di manutenzione eseguite su beni di terzi; - la CTR, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, riteneva, per quanto qui rileva, che i costi delle spese erano deducibili in quanto diretti a fornire un'utilità all'impresa, anche in modo indiretto, sia in termini di protezione e di sicurezza, sia in termini di miglioramento estetico degli spazi ne censurava la motivazione ritenendo che negli atti non risultasse in maniera certa la partecipazione della contribuente ad una frode carosello, non essendo dimostrata la partecipazione di una frode e non essendo sufficiente la mancanza di una organizzazione imprenditoriale; - l'agenzia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza per un unico motivo; la società è rimasta intimata.

CONSIDERATO CHE: - Con il motivo, la ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 916/1986 (TUIR), dell'art. 19 d.P.R. 633/72 e dell'art.1576, 1609 e 1621 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". In sintesi, si ritiene che la sentenza della CTR sarebbe errata non essendo ravvisabile l'inerenza delle spese e dei costi all'attività di impresa allorquando i miglioramenti mediante spese di manutenzione straordinaria vengano apportati su immobile condotto in locazione, in quanto, in tal caso il beneficiario delle opere rimane esclusivamente il locatore; si trattava di un'operazione sospetta stante la coincidenza della compagine sociale tra locatario e locatore, posta in essere per consentire l'abbattimento del reddito di impresa di quest'ultimo; - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la nullità della notifica; - già le Sez.

U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264 - 01, avevano affermato che "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie"; - più in generale, in continuità con detta decisione, Sez.

U, n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 - 01 (conf. Cass. n. 25329 del 2015; Cass. n. 14594 del 2016; Cass. n. 19056 del 2017), hanno affermato il seguente principio di diritto: "La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova; - nel caso in esame, i requisiti mancano con tutta evidenza; - dagli atti emerge che la prima notificazione del ricorso fu eseguita presso il difensore costituito in grado di appello dott.

Luigi Di Mascolo, piazza Mercato 11, Latina; - l'atto, spedito il 4/6/2015, non fu notificato al difensore perché il successivo 8/6 l'addetto al recapito constatò l'irreperibilità del destinatario;- il 31/7/2015, l'Avvocatura dello Stato notificò a mezzo posta il ricorso alla F.11i Abbenda s.r.l. (anziché al procuratore) e l'atto fu ricevuto il successivo 3/8; - da siffatti rilievi emerge che la ricorrente, una volta appreso l'esito negativo della notifica del ricorso per cassazione presso il difensore non ha riattivato, in assenza di circostanze eccezionali, il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il limite temporale di cui sopra; - nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per tardività della notifica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 25 maggio 2021.