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Ordinanza — n. 37374/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls appeal decision due to failure to notify hearing date to correct lawyer email address.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37374/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Tax Commission's decision because the defense counsel failed to receive the hearing date notification due to an incorrect email address. The taxpayer argued this procedural error violated his right to defense and prevented him from participating in the oral discussion. The court held that such a failure to notify the hearing date within thirty days renders the decision null and void, absorbing all other substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.lgs n. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: Failure to notify the hearing date to the defense counsel within thirty days renders the tax appeal decision null and void, as it violates the principle of adversarial proceedings and the right to defense.

Parole chiave

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tax appeal procedure nullity of decision failure to notify hearing right to defense procedural nullity adversarial principle tax court jurisdiction deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 31 d.lgs n. 546/1992
Infatti, come più volte affermato da questa Corte «Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n.
Art. 360 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c., lamenta il mancato avviso della fissazione dell'udienza di trattazione avendo la Segreteria della Commissione notificato l'avvio ad un indirizzo PEC errato.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018
(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018).
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 23142/2014 proposto da: Alba Vincenzo rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Pirrelli, elettivamente domiciliato in Roma Via Mantegazza presso il dott. Marco Gardin. -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domMtioto in Roma via di Panòghesí 12. -controricorrente- Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Puglia n.508/10/14 depositata il 27/02/2014. Udita la relazione del Consigliere dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 Rilevato che:

Ricorre il contribuente Alba Vincenzo, avverso la sentenza della CTR Puglia n. 508/10/14 depositata il 27/02/2014. La vicenda trae origine dalla notifica dell'avviso di accertamento TVF011403763/2011 per l'anno 2006. La pretesa scaturisce da un accertamento sintetico in base al quale gli operatori accertavano una capacità di investimento per l'acquisto di una casa nel 2007, quantificato in 130.000,00. Somma ripartita in cinque quote annue paritarie, per cui era stata attribuita all'anno in verifica l'importo di 1/5, cioè euro 26.000,00. L'ufficio accertava, altresì, con lo stesso metodo una capacità gestionale, per il mantenimento di una vettura a gasolio, di euro 22.553,00.

Per l'acquisto dell'immobile il contribuente deduceva che aveva potuto disporre della ulteriore somma di euro 100.000,00 frutto di un contributo della moglie, di cui l'Ufficio avrebbe dovuto tener conto per cui la quota di 1/5 ascritta all'anno 2006 era di euro 6.000,00 e non di euro 26.000,00. L'ufficio non riconosceva il contributo all'acquisto della moglie. Il contribuente opponeva l'avviso di accertamento e la CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia, che respingeva l'appello dell'Amministrazione.

Il ctribuente ha impugnato tale ultima pronuncia deducendo cinque motivi. 1rt- SEL—rostituità l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c., lamenta il mancato avviso della fissazione dell'udienza di trattazione avendo la Segreteria della Commissione notificato l'avvio ad un indirizzo PEC errato. Infatti, il difensore, rag. Marcello Lagalante, aveva indicato come indirizzo quello di "marcellolagalante@pec.it " mentre la comunicazione era stata diretta al diverso indirizzo "marcello.lagalante@pec.commercialisti.it ", così impedendo al contribuente di ricevere tempestiva notizia dell'udienza del 23 gennaio 2014, nel corso della quale avrebbe potuto produrre scritti o partecipare ad eventuale discussione orale.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., ha dedotto violazione di legge per omesg'A'-un formale invito al contraddittorio, /\r_ ritenendo obbligatorio tale istituto anche prima dell'entrata in vigore della ! - modifica apportata all'art. 38 n.600 del 1973. Con il terzo motivo, lamenta in violazione del citato art.38, la mancata valutazione del complessivo reddito familiare rispetto a quello sinteticamente determinato. Con il quarto e il quinto, dedotti in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il contribuente censura l'omesso esame di un fatto decisivo, non avendo l'Ufficio valutato che il nucleo familiare aveva potuto disporre nel 2008 di una entrata finanziaria per la vendita di un immobile.

Tanto premesso, rileva la Corte che il primo motivo è fondato. Infatti, come più volte affermato da questa Corte «Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18279 del 11/07/2018).

Nella richiamata pronuncia, la Corte, in applicazione di tale principio, aveva annullato la decisione impugnata, che aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame, nonostante l'errata comunicazione (ad un indirizzo pec diverso da quello indicato) della data di udienza di discussione al difensore dell'appellante. Come, appunto, avvenuto nella specie. Ne discende anche il tal caso la nullità della decisione impugnata perché lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Per il carattere pregiudiziale del motivo accolto, sono assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame oltre che per la definizione sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la definizione sulle spese. Così deciso in Roma nella Camera di consig