Cassation court dismisses tax appeal due to case extinction via simplified settlement agreement under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the parties' agreement to terminate the dispute through a simplified settlement procedure. Although the original controversy involved VAT assessments on waste disposal and personnel detachment, the litigation was voluntarily abandoned by both the tax authority and the taxpayer. Consequently, the court dismissed the cassation request without addressing the substantive tax arguments regarding VAT rates or cost-sharing deductions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When parties agree to terminate a tax dispute via simplified settlement, the judicial proceeding is extinguished and the cassation appeal is dismissed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5347/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti - ASPICA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempo- re, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. Fabio Quojani, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – e nei confronti di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti - ASPICA s.r.l. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardi- nal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv.
Fabio Quojani, che la rap- presenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – interveniente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3786/30/14, depositata il 9 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 3786/30/14 del 09/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 09/02/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti - ASPICA s.r.l. in liquida- zione (di seguito Aspica) avverso l’avviso di accertamento per IVA re- lativa all’anno 2005; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso:
a) per l’IVA addeitata da Waste Italia s.p.a. e Daneco s.p.a. per distacco di personale;
b) per erronea applicazione dell’aliquota IVA del venti per cento anziché del dieci per cento con riferimento a fatture afferenti rifiuti;
c) per l’IVA relativa al cost sharing riaddebita- to dalla capogruppo Waste Italia s.p.a.; 1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate eviden- ziando che:
a) il distacco del personale era assoggettabile ad IVA in 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 quanto prestazione di servizi;
b) le fatture concernenti i rifiuti riguar- davano rifiuti speciali e scontavano, pertanto, un’aliquota del venti per cento;
c) con riferimento ai costi addebitati dalla capogruppo, gli stessi erano inerenti con conseguente detraibilità dell’IVA;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone- va ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. Aspica resisteva con controricorso;
4. interveniva, altresì, in giudizio il liquidatore giudiziale di Assun- zioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti - ASPICA s.r.l. in concordato preventivo con cessione di beni (di seguito Aspica in con- cordato), depositando controricorso unitamente ad Aspica. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 30/12/2020 è stata chiesta l’estinzione del giudizio in conseguenza della intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 5 giugno 2020; 1.1. con nota depositata in data 05/03/2021 l’Agenzia delle entra- te si è associata all’istanza di estinzione in ragione della intervenuta definizione della controversia;
2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese re- stano a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018; Cass. n. 21826 del 09/10/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021. Il Presidente (Angelina-Maria Perrino) 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S