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Ordinanza — n. 37339/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses cassation appeal when taxpayer settles via simplified procedure and pays installments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37339/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer utilized the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018 and began paying installments. The Revenue Agency subsequently requested judgment extinction based on the taxpayer's formal request to settle the controversy and complete payment obligations. Consequently, the court ruled that the litigation matter ceased to exist, rendering the cassation appeal inadmissible due to the lack of a live dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 10 del DL 119/2018; Art. 6 del D.L. 193/2016: When a taxpayer exercises the simplified settlement procedure and the Revenue Agency confirms the regularity of the settlement, the judicial proceedings are extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction D.L. 119/2018 D.L. 193/2016 cessation of subject matter judicial extinction IRPEF tax assessment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 10 del DL 119/2018
Art. 6 del D.L. 193/2016
Art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 20450/2013 Numero sezionale 5668/2021 Numero di raccolta generale 37339/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992
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Testo completo

ORDINANZA Sul ricorso n. 20450/2013 proposto da: BARBONE GIUSEPPE FRANCO in qualità di titolare della ditta omonima elettivamente domiciliato in Roma piazza dell’Orologio 7 presso lo studio dell’avv. Corrado Marinelli, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Di Salvo -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente - 1 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 20450/2013 Numero sezionale 5668/2021 Numero di raccolta generale 37339/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 avverso la sentenza n. 903/9/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO depositata il 28 giugno 2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore dott.

RITA RUSSO. RILEVATO CHE Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF dell’anno 2001 notificato dall'agenzia delle entrate in relazione a redditi incongruenti rispetto alla stipula di atti dai quali risultavano rilevanti esborsi in denaro. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L’Agenzia ha proposto appello che la Commissione regionale ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. In data 3 giugno 2019 il contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di essersi avvalso della facoltà di definizione agevolata, ai sensi dell’art 6 comma 10 del DL 119/2018, versando la prima delle ventisei rate dovute.

Fissata l'udienza camerale per la discussione della causa l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, deducendo che la Direzione Provinciale di Chieti ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 193/2016, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione e che la stessa è risultata regolare. Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. 2 F i r m a t o D a :

U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 20450/2013 Numero sezionale 5668/2021 Numero di raccolta generale 37339/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di consiglio da remoto, del 21 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Domenico Chindemi 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r