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Ordinanza — n. 37215/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax dispute settled via simplified procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37215/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct due to the completion of a simplified tax settlement procedure initiated by the taxpayer. Although the Revenue Agency argued for the dismissal of the appeal based on the perfection of this settlement, the Court formally recognized the procedural outcome without addressing the substantive legal grounds raised by the Agency. Consequently, the proceedings were terminated because the underlying tax controversy was resolved through the simplified mechanism, rendering further litigation unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. n. 119/2018; Art. 380bis1 c.p.c.: The tax dispute is extinguished and the cassation appeal declared extinct upon the perfection of a simplified settlement procedure initiated by the taxpayer.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of litigation revenue agency appeal procedural extinction tax dispute resolution ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassazione dell'imposta sul reddito fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119/2018
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv., con mod., dalla legge n.
Art. 380bis1 c.p.c.
è rimasta intimata la società;-l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente, ai sensi dell'art.
Art. 375 c.p.c.
136/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art.
Art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168
civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
Art. 6 della legge n. 136/2018
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.l.
art. 102 c.p
artt. 2909 c.c
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29844 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Chiarelli & Benigno s.n.c.- Ferramenta e Colori, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3447/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 3447/30/14, depositata in data 11 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Chiarelli & Benigno s.n.c.- Ferramenta e Colori, in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza n. 295/9/10 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento n. RW02010015708 con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato, nei confronti di quest'ultima, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/73, un maggior reddito di impresa ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, oltre sanzioni, l'anno 2001, con conseguente imputazione ai soci delle rispettive quote di partecipazione, ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986; -avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

è rimasta intimata la società;-l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c. chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere stante il perfezionamento della definizione agevolata da parte della società contribuente, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv., con mod., dalla legge n. 136/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -con il primo motivo, l'Agenzia denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 101,102 e 112 c.p.c., 14,49 e 61 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR esaminato il motivo di gravame concernente, atteso il litisconsorzio necessario originario ex art. 102 c.p.c., l'assunta violazione del contraddittorio non essendo stato integrato quest'ultimo, nel giudizio di primo grado, tra società e soci, nonostante l'unicità dell'atto di accertamento e la conseguente imputazione dei maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci ex ad 5 TUIR; - con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 7 del TUIR per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento facendo automaticamente applicazione del giudicato esterno formatosi sulle sentenze, favorevoli alla contribuente, emesse in relazione ad atti impositivi scaturenti dalla stessa verifica della G.d.f. ma attinenti a precedenti periodi di imposta; -con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/97, per avere la CTR confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento anche per la parte relativa alle sanzioni, ancorché il conferimento dell'incarico ad un consulente circa la tenuta delle scritture contabili e la presentazione della dichiarazione dei redditi, non esentava la contribuente da responsabilità nel caso di omissione di ogni controllo sull'operato dello stesso (culpa in vigilando); - con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/73, 55 del d.P.R. n. 633/72 e 2697 c.c. per avere la CTR apoditticamente rigettato le "questioni relative al merito della controversa vicenda tributaria" e, in particolare, quelle concernenti la quantificazione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio, in assenza di dichiarazione fiscale, ai sensi dell'art. 41 cit., in base a presunzioni non assistite da gravità, precisione e concordanza (peraltro, tenendo conto nella determinazione della base imponibile dei costi forfettariamente determinati nella misura del 75%) senza fare ricadere sulla contribuente l'onere della prova contraria; -in prossimità dell'udienza camerale, l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria nella quale si dà atto- con riferimento all'avviso di accertamento n. RJM020100157-08- dell'avvenuta trasmissione, in data 30.5.2019, della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, della regolarità della stessa, dell'avvenuto pagamento da parte della contribuente della prima rata dovuta per il perfezionamento della definizione;/ -stante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; -le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. 119/2018.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; Così deciso in Roma in data 15 settembre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CAN