Italian tax court declares appeal dismissed due to taxpayer's voluntary settlement of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Regional Tax Commission's decision extinguished because the taxpayer voluntarily opted for a simplified tax dispute resolution procedure. Although the taxpayer had previously contested tax assessments based on bank movements, she later submitted payment bulletins and formally renounced the ongoing litigation. The court ruled that the judgment must be declared extinct as the subject matter of the dispute had been resolved by the taxpayer's own actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 D.Lvo 546/1992: When a taxpayer voluntarily opts for the simplified definition of pending tax disputes and renounces the judgment, the ongoing litigation is extinguished, precluding further appeals.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10397-2015, proposto da: SCHETTINI Maria Grazia, cf SCHMGR60M71Z6143, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pieve di Cadore n. 30, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ussani d'Escobar, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Coppola - Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente - Intimata Avverso la sentenza n. 8733/01/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 13.10.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14.09.2021 dal Consigliere dott.
Francesco FEDERICI. RGN n. 10397/2015 Co ierg rei. Federici Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a Schettini Maria Grazia, di professione medico, due avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'ufficio aveva rideterminato i redditi dichiarati, chiedendo il pagamento delle maggiori imposte a titolo di Irpef ed Irap. Gli accertamenti erano stati fondati sulle movimentazioni bancarie del conto corrente della contribuente. Contestando l'esito degli accertamenti, la Schettini adì la Commissione tributaria provinciale di Benevento, che con sentenza n. 137/07/2013 accolse in parte le ragioni della ricorrente, escludendo gli accrediti sul conto corrente per emolumenti corrisposti dalla ASL e la pensione del marito, nonché i prelievi eseguiti per il sostentamento della famiglia.
L'appello proposto dalla Schettini fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 8733/01/2014, depositata il 13 ottobre 2014, ora oggetto di impugnazione dinanzi a questa Corte. La ricorrente ha censurato la sentenza del giudice regionale con quattro motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate non ha inteso costituirsi. Nelle more del giudizio la Schettini ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136.
Fissata l'udienza camerale, la difesa dell'Agenzia delle entrate ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo la contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente, espressamente dichiarando di rinuncia al giudizio. Risultano depositati i bollettini di pagamento, relativi all'importo liquidato dall'Agenzia delle entrate e rateizzato. La procedura risulta regolarmente perfezionata. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lvo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della cessazione della materia del contendere è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; 12 novembre 2015, n. 23175). RGN n. 10397/2015 Con e re). Federici L.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio n. 10397/2015. Spese a carico della parte che le ha sostenute. Così deciso in