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Ordinanza — n. 37198/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service and non-constitution of the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37198/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Customs Agency against a regional tax court decision. The agency failed to prove valid service of the appeal to the respondent, Beniamino Cascone, as no receipt of delivery was produced. Consequently, the court ruled that the opposing party had not constituted themselves in the proceedings, rendering the appeal inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 375, comma 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the opposing party has not constituted themselves in the proceedings, which requires proof of the actual delivery of the act to the recipient.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of service proof non-constitution of party customs tax dispute delivery of legal act dazi doganali non pagati frode fiscale in materia doganale regimi di franchigia dai dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
Considerato che -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.
Art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. n. 546/92
Considerato che -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n.
Art. 375, secondo comma c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7 settembre 2018, n. 21852
Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912
7 settembre 2018, n.21852; Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass.
Cass. 10 aprile 2013, n. 8717
25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717); - in assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14130 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto Da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro Beniamino Cascone -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 162/01/13, depositata in data 26 novembre 2013, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Rilevato che -con sentenza n. 162/01/13, depositata in data 26 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l'appello (RG. n. 453/2013) proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Beniamino Cascone avverso la sentenza n. 119/05/12 della Commissione tributaria provinciale di Savona che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, socio accomandante della F.11i Cascone s.a.s. di Cascone Mario, avverso l'invito di pagamento con il quale l'Ufficio delle dogane, con riguardo all'anno 1996, in relazione a varie operazioni di importazione di banane, aveva revocato il riconoscimento dell'agevolazione daziaria derivante dall'impiego dei titoli AGRIM dei quali quest'ultimo era titolare e recuperato nei suoi confronti maggiori diritti doganali, per avere aggirato il contingentamento delle banane imposto dalla disciplina dell'Unione europea, attraverso un meccanismo fraudolento; -in punto di diritto, la CTR ha osservato che l'Ufficio aveva emesso invito di pagamento a carico di tutte le società coinvolte e a carico di Beniamino Cascone, socio accomandante della F.11i Cascone s.a.s. di Cascone Mario, una cartella di pagamento sul presupposto della mancata impugnazione da parte di quest'ultimo dell'invito a pagare; il contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella dinanzi alla CTP di Savona deducendo, tra l'altro, la nullità della cartella per vizi formali; la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso andava confermata (sebbene con una diversa motivazione) per essere stata la cartella notificata illegittimamente al socio accomandante; pertanto, andava "annullato l'invito opposto relativamente a Cascone Vincenzo"; -avverso la sentenza della CTR, l'Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimato il contribuente; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del di. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che -con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92, per avere la CTR creato una assoluta incertezza in ordine alle effettive parti e all'oggetto del giudizio, da un lato, indicando in epigrafe Beniamino Cascone quale controparte dell'appello (RG n. 453/13) proposto dall'Agenzia delle dogane avverso la sentenza della CTP di Savona n.119/5/12 avente ad oggetto l'invito di pagamento n. 2289/2011 e, dall'altro, motivando in termini di illegittimità di una cartella esattoriale emessa nei confronti di altro soggetto (Vincenzo Cascone), controparte in altro giudizio; -preliminare all'esame del motivo di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata. -al riguardo, parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione tempestiva del relativo plico effettuata a Cascone Beniamino (presso i procuratori domiciliatari in secondo grado, Avv.ti Giancluca Fuccillo e Raffaele Calogero, con studio in Piazza Spartaco n. 27, Castellamare di Stabia) in data 23 maggio 2014; di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, né la ricorrente ha allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento; -poiché la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce conia spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr.

Cass. 7 settembre 2018, n.21852; Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717); - in assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte dichi