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Ordinanza — n. 37197/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency in notification defect arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37197/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Ricci's appeal against a tax commission decision regarding unpaid taxes for 2006 and 2007. Ricci argued that the lower court violated procedural rules by failing to examine specific notification defects and by not transcribing the original notification documents. The court declared all four grounds inadmissible because they lacked autosufficiency, requiring the appellant to fully transcribe the notification records to allow the court to objectively assess the alleged procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. n. 4; Art. 112 c.p.c.: In cassation appeals alleging procedural violations regarding notification, the principle of autosufficiency requires the complete transcription of the notification record; without it, the appeal is inadmissible as it prevents the court from objectively verifying the alleged defect.

Parole chiave

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cassation appeal notification defect procedural violation autosufficiency requirement tax administration appeal inadmissible grounds transcription of records ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 360 c.p.c. n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
Art. 60 c.p.c. lett. D) d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 141 c.p.c.
600 del 1973 e dell'art. 141 c.p.c. in relazione all'art.
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 112 c.p
Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 141 c.p
600 del 1973 e dell'art. 141 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017
Cass. n. 2005/17424
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23471/2015 R.G. proposto da RICCI ROBERTO rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv. ti Oreste Cantillo e Guglielmo Cantillo con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dei ridetti difensori alla via Lungotevere dei Mellini n. 17; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 1937/12/15 depositata il 25/02/2015 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 29/09/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione del contribuente e confermata quindi la pronuncia della CTP che aveva sancito la legittimità dell'atto impugnato, cartella di pagamento per IRPEF, IVA ed IRAP per i periodi d'imposta 2006 e 2007; - avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il signor RICCI Roberto con atto affidato a quattro motivi; l'Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso;

Considerato che: - con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciandone la nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inammissibile il motivo di appello mentre il Ricci aveva, con tal mezzo, censurato la sentenza della CTP nella parte in cui addebitava al contribuente di non aver impugnato la cartella per vizi propri senza aver compreso che il vizio proprio della cartella era rappresentato, appunto, dalla invalida notificazione dell'atto presupposto; - la CTR quindi, statuendo in ordine alla motivazione della sentenza appellata, avrebbe violato l'art. 112 pronunciandosi ultra patita; - il motivo è inammissibile per due ragioni; - in primo luogo, lo stesso è privo di autosufficienza: parte ricorrente non trascrive in ricorso per cassazione né produce in questo giudizio di Legittimità né indica alcuna sede processuale o atto del giudizio di fronte alla CTP e alla CTR nel quale la questione ora prospettata sia stata effettivamente in quei termini posta ai giudici del merito; /) - in secondo luogo, il mezzo di impugnazione in esame comunque va dichiarato inammissibile in quanto non scalfisce la ratio decídendí posta dalla CTR alla base del suo decidere; - il giudice dell'appello ha infatti accertato nel merito e in fatto che "la notificazione degli avvisi di accertamento è stata eseguita nel domicilio fiscale del contribuente che coincideva con la residenza anagrafica, come risultante dal certificato storico di residenza acquisito in giudizio..." e che "da tale certificato si ricava che dal 18/10/2005 il Ricci risiede in Cava de'Tirreni proprio alla via G.

Battista n. 10 che corrisponde all'indirizzo e alla destinazione dei due plichi raccomandati spediti dall'Ufficio per la notificazione dei due atti presupposti (avvisi di accertamento)" (pag. 3 secondo capoverso della sentenza gravata); - la CTR, quindi, diversamente da quanto dedotto con il motivo, ha esattamente percepito e puntualmente esaminato la questione posta dal contribuente il quale ha sostenuto ex art. 19 c. 3 d. Lgs. N. 546 del 1992 la illegittimità della cartella in quanto difettosa la notifica degli atti presupposti; il giudice dell'appello ha poi risolta tal eccezione - correttamente - investigando adeguatamente la procedura e l'esito di dette notifiche: trovandole regolarmente perfezionatesi, ha di conseguenza del tutto giustamente rigettato l'impugnazione proposta; - il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 c. 3 del d.

Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente interpretato la disposizione in oggetto che consente l'impugnazione dell'atto successivo ove l'atto precedente non sia stato notificato; - anche tal motivo risulta privo di collegamento con la ratio decídendí della sentenza impugnata; essa ha dapprima accertato, invece, come sopra già illustrato, la regolare notificazione degli avvisi di accertamento e da tal circostanza ha fatto discendere la legittimità della cartella, che poteva a quel punto effettivamente impugnarsi (il che non è stato) solo per vizi propri; - pertanto, anche il mezzo in parola va dichiarato inammissibile;- il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c. 1 lett. D) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 141 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere il giudice dell'appello ritenuto illegittima la notificazione degli avvisi di accertamento, che andavano notificati al domicilio fiscale eletto dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2006, in Cava derTirreni in via Filangierí n. 11; - il motivo è inammissibile; - esso sollecita direttamente la Corte all'esame del meritus causae, operazione già ampiamente compiuta nei precedenti gradi di giudizio e in ogni caso non consentita in questa sede dì Legittimità; - il quarto motivo, proposto in via di subordine rispetto al precedente, denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di prendere in esame l'eccezione posta con riferimento al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, sotto il profilo della violazione degli artt.139 e 140 c.p.c. riguardo gli adempimenti prescritti in tema di notifica a destinatario temporaneamente irreperibile; - anche questo motivo è inammissibile; - la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 5185 del 28/02/2017) che in tema dì ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo; ciò in quanto la parte che proponga una ricostruzione della procedura notificatoria e dei suoi elementi identificativi parzialmente difforme da quanto delibato dal giudice d'appello, avrebbe dovuto, provvedere alla trascrizione della relata di notifica, la cui carenza priva il ricorso di autosufficienza e specificità.

Invero, come è già stato affermato da questa Corte, in caso di denunzia della violazione di una norma processuale, è necessaria l'indicazione degli elementi a condizionanti l'operatività di tale violazione. A tal fine, non è sufficiente per attivare il potere - dovere del giudice di esame degli atti, un generico richiamo alla mancanza di una frazione del procedimento in parola, bensì è necessaria, per il principio di autosufficienza del ricorso, la trascrizione integrale della relata in modo da consentire al giudice un previo esame della rilevanza del vizio denunziato (che non può essere rimessa ad una soggettiva interpretazione della parte che denunzi il vizio, senza l'indicazione obiettiva della risultanza processuale: vedasi Cass. n. 2005/17424;

Cass. n. 5185/2017); - conclusivamente, il ricorso va integralmente rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comm