Cassation court dismisses tax appeal regarding synthetic income assessment lacking consecutive deviation years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Marcello Moroni's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision to use a synthetic income assessment method. Moroni argued that the tax authority incorrectly calculated his income from a property sale, claiming the full amount should have been taxed rather than just the capital gain. The court rejected this, ruling that the appeal constituted a mere factual error regarding income amounts, which falls outside the cassation court's jurisdiction. Furthermore, the court found the synthetic assessment method legally unfounded because the required condition of income deviation occurring over two consecutive tax years was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 d.P.R. 600/1973; Art. 360 c.p.c.: The synthetic income determination method requires a deviation of at least one quarter over two or more tax periods, and the cassation court cannot review factual assessments of income amounts.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25048/2015 R.G. proposto da MORONI MARCELLO, elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 1/A, presso lo studio legale Annecchino, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Massimo Marcucci - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza n. 184/03/2015 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il 16 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:
1. A seguito di verifica contabile, l'Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rettifica del reddito complessivo di Marcello Moroni per l'anno d'imposta 2008.
2. L'impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento veniva disattesa in ambedue di gradi di merito.
3. Ricorre per cassazione Marcello Moroni, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate. Considerato che:
4. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 58 e 86 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, errata è l'affermazione del giudice di prossimità secondo cui l'importo di euro 50.000, ricavato dalla vendita di un fabbricato strumentale, ha concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente: a mente delle evocate norme, invece, la cessione del fabbricato ha determinato la formazione del reddito nei limiti della plusvalenza realizzata (euro 22.450) e generato, per il residuo importo, un flusso finanziario disponibile nell'anno d'imposta in contestazione.
5. Il motivo è inammissibile. Sotto l'apparente veste della violazione di norme di diritto, la doglianza si risolve nella deduzione di una circostanza fattuale erroneamente apprezzata dal giudice di merito, cioè a dire il possesso di redditi (rectius, l'entità degli stessi) costituenti il maggior reddito determinato o determinabile in via sintetica. r.g. n. 250 4 : ' I 2 Cons. est. •affaele Rossi Apprezzamento di mero fatto, dunque, che - a tacer della generica ed apodittica formulazione del motivo - esula dall'ambito del sindacato del giudice di legittimità.
6. Con il secondo mezzo, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si denuncia la violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973: in specie, si assume l'illegittimo impiego della modalità di determinazione sintetica del reddito in difetto del presupposto di uno scostamento reddituale reiterato per (almeno) due annualità d'imposta tra loro consecutive.
7. Il motivo è infondato. 7.1. Giova premettere che alla fattispecie in esame trova applicazione il disposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (operante, nella versione novellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi per i quali alla data di entrata in vigore del predetto decreto legge non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione). La citata norma, ratione temporis vigente, testualmente recita:
«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta». r.g. n. 25 48c9.5 3 Cons. est R-fra-ele Rossi La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramite predeteminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque, la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) la sussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fatto certi», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m. 10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di «almeno un quarto da quello dichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri di valorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità del reddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall'Amministrazione finanziaria «per due o più periodi di imposta».
In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha ben chiarito il giudice della nomofilachia, «il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dalla norma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilità di un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico, tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventi occasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese che presuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambito temporale pluriennale» (così Cass.28/10/2015, n. 21995). 7.2.
Circa la questione specificamente mossa dall'impugnante, questa Corte ha già più volte affermato - con indirizzo cui si intende dare continuità, non risultando minimamente scalfito dalle argomentazioni del ricorrente - che dalla esegesi letterale del citato art. 38 non si inferisce affatto che i «due o più periodi di imposta» di scostamento del reddito debbano essere consecutivi oppure necessariamente anteriori a quello per il quale si effettua l'accertamento, essendo sufficiente, secondo la disposizione de qua, che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi desumibili dall'applicazione dei parametri indicizzati per due o più periodi di imposta (così, tra le tante, Cass. 14/12/2016, n. 25645;
Cass. 09/01/2009, n. 237). r.g. n. 25 1 4 Cons. est. Raffaele Rossi Né a differenti conclusioni induce l'indicazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate menzionata dal ricorrente, siccome atto non costituente fonte del diritto e privo di efficacia vincolante per gli organi giudicanti.
8. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente Marcello Moroni al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della