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Ordinanza — n. 37183/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding notification timing and evidentiary requirements for tax assessment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37183/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the bankruptcy administrator's appeal against a tax authority's assessment notice, ruling the initial procedural objection inadmissible. The tax agency failed to produce the specific receipt of the informational recommendation required to prove timely service, and the court found the general notification sufficient for legal knowledge. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the administrator was ordered to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.; The receipt of the informational recommendation is the sole act establishing the mailing date for notification purposes, while general notification suffices for the perfection of the service procedure without requiring actual knowledge of the recipient.

Parole chiave

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tax assessment notification informational recommendation receipt procedural inadmissibility perfection of notification bankruptcy administrator appeal statutory interpretation litigation costs allocation dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Art. 8 c.p.c.
890 del 1982, art. 8 e art.
Art. 145 c.p.c.
8 e art. 145 c.p.c., in combinato disposto con agli artt.
Art. 16, comma 5, 17 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 60 D.P.R. n. 600/1973
546 del 1992 e art. 60 del d.P.R.
Art. 140 c.p.c.
600 del 1973", la curatela ricorrente deduce che l'art. 140 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
artt. 360 c.p
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 145 c.p
8 e art. 145 c.p.c., in combinato disposto con agli artt.
art. 140 c.p
600 del 1973", la curatela ricorrente deduce che l'art. 140 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 6-1, n. 23834/2019
Cass., sez. 6-2, n. 8082/2019
Cass., sez. 6-1, n. 15430/2018
145 c.p.c., per novità della questione (Cass., sez. 6-1, n. 15430/2018).
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Testo completo

. ORDINANZA sul ricorso 27944/2016 proposto da: Curatela Mondial Equipment Srl, in persona del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Savoia, 80 presso lo studio dell'avvocato Bianchi Elettra, rappresentata e difesa dall'avvocato Pimpini Antonio in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - avverso la sentenza n. 408/2016 della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 21/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal consigliere dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto; FATTI DI CAUSA La Mondial Equipment s.r.l. (d'ora in poi, anche "la società" o "la contribuente") impugnò l'avviso di accertamento n. TAZ030201870/2013 del 2 ottobre 2013 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Chieti, notificato in data 28/10/2013, avente ad oggetto l'accertamento per l'anno 2010 delle maggiori imposte: IRES, IRAP, IVA, oltre sanzioni e interessi.

La CTP di Chieti accolse il ricorso rigettando l'eccezione di inammissibilità spiegata dall'ufficio, ritenendo che quest'ultimo non avesse fornito la prova né dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa né della sua ricezione. Il termine per il ricorso alla CTP, dunque, avrebbe iniziato a decorrere dal giorno in cui il legale rappresentante della società aveva ritirato l'atto in giacenza presso l'ufficio postale. Su appello dell'ufficio, la CTR riformò la sentenza di prime cure, accogliendo l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado reiterata dall'Agenzia delle Entrate.

Avverso la sentenza di appello la curatela del fallimento della società contribuente ha proposto ricorso sulla base di un solo, complesso motivo. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 della legge n. 890 del 1982, art. 8 e art. 145 c.p.c., in combinato disposto con agli artt. 16, comma 5, 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973", la curatela ricorrente deduce che l'art. 140 c.p.c., così come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, deve essere interpretato nel senso che l'unico atto idoneo a collocare temporalmente il momento della spedizione e quindi del perfezionamento della notifica trascorsi i dieci giorni da essa è la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa.

L'Agenzia non avrebbe prodotto, né in primo né in secondo grado, l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., né avrebbe prodotto il relativo duplicato: l'Agenzia delle Entrate si sarebbe limitata ad allegare l'avviso di ricevimento della notificazione dell'avviso di accertamento, dal quale risulta che l'atto non era stato ritirato dal destinatario e sul quale si legge che la raccomandata informativa sarebbe stata inviata a "Pezzella Sandro - Miglianico", senza altra indicazione anagrafica. Di conseguenza, secondo la curatela ricorrente odierna, senza la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa non vi sarebbe certezza che il destinatario sarebbe stato messo in condizione di conoscere l'atto da notificare (avviso di accertamento).

In altri termini, 'la notifica al legale rappresentante non si sarebbe perfezionata, oltre a non essere state compiutamente indicate le generalità anagrafiche della persona fisica destinataria della notificazione. La notificazione alla persona fisica, inoltre, sarebbe stata eseguita in violazione dell'art. 145 c.p.c. (da quel che si comprende dal ricorso), in quanto essa avrebbe dovuto essere effettuata prima alla società o comunque presso la sua sede e poi, in subordine, alla residenza del legale rappresentante. 1.1. Sotto un diverso profilo, la curatela ricorrente si duole che la CTR avrebbe dovuto salvaguardare il diritto di difesa della contribuente, il cui legale rappresentante era venuto a conoscenza effettiva dell'avviso di accertamento solo il 28 ottobre 2013, con la conseguenza che, contrariamente a quanto divisato nella sentenza impugnata, il ricorso di prime cure sarebbe stato tempestivo. 1.2.

Il primo dei due profili in cui si articola il motivo proposto presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. L'inammissibilità è la conseguenza del difetto di autosufficienza del mezzo: la curatela non ha trascritto in ricorso il contenuto dell'avviso di ricevimento dal quale risulterebbe l'attestazione della spedizione della raccomandata informativa; né il detto avviso di ricevimento è stato allegato al ricorso (Cass., sez. 6-1, n. 23834/2019). Nel merito, deve ribadirsi che l'avviso di ricevimento costituisce parte integrante della relata di notifica, ed ha natura di atto pubblico: tanto basta per attribuire l'efficacia della pubblica fede all'attestazione dell'agente notificatore di aver spedito la raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (Cass., sez. 6-2, n. 8082/2019), con la conseguenza dell'infondatezza della doglianza relativa alla mancata produzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a sostegno dell'inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla società contribuente, della ricevuta di spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 cit.Il primo dei due profili in cui si articola l'unico motivo di ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui si deduce la violazione dell'art. 145 c.p.c., per novità della questione (Cass., sez. 6-1, n. 15430/2018).

In vero, il tema della violazione dell'art. 145 c.p.c. non risulta essere stato affrontato nella sentenza impugnata, sicché spettava alla curatela ricorrente affermare e dimostrare, indicando o allegando gli atti del processo in cui la questione risultava essere stata devoluta alla cognizione del giudice di primo grado e, poi, di appello, che la questione era stata sollevata anche nei gradi di merito. 1.3. Anche il secondo dei due profili in cui si articola l'unico motivo di ricorso è infondato. La notificazione alla società contribuente dell'avviso di accertamento deve avvenire con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili (art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973), e le norme sulle notificazioni non richiedono necessariamente, al fine del perfezionamento della notifica, che il destinatario sia posto nella effettiva conoscenza dell'atto da notificare, essendo sufficiente che l'atto entri in una sfera di conoscibilità legale che ne garantisca quanto più è possibile la conoscenza effettiva.

Ne consegue che l'esecuzione della notifica di un avviso di accertamento con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., sebbene non dia la certezza che il destinatario sia posto nella effettiva conoscenza dell'atto, è idonea a determinare il perfezionamento del procedimento notificatorio e, di conseguenza, la decorrenza del termine di decadenza per impugnare l'atto notificato.

2. In definitiva, il ricorso è infondato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.•t.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la curatela ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro settemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma bis, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021, tenutasi mediante collegamen