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Ordinanza — n. 37182/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as cassation review cannot substitute lower court's factual assessment of invoice reliability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37182/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible, ordering the agency to pay the taxpayer's legal costs. The agency argued that the lower court improperly accepted construction costs for a sold property based on a 2009 invoice lacking minimum content under specific tax regulations. The court ruled that the lower court's judgment on the invoice's reliability was a factual assessment, which cannot be reviewed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 21 d.P.R. n. 633/1972; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own judgment for the lower court's factual assessment regarding the reliability of invoices and the congruity of deducted costs.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility factual assessment review invoice reliability judgment construction cost deduction lower court authority costo di costruzione deduzione fiscale delle spese d'acquisizione sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 21 d.P.R. n. 633/1972
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R.
Art. 2697 c.c.
633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate si duole che non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art.
art. 2697 c.c
633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
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Testo completo

. ORDINANZA sul ricorso 24269/2016 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l' Avvocatura Generiale Dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; -ricorrente - contro Costruzioni Futura Sri In Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Piazza Degli Strozzi presso lo studio dell'avvocato Ierardi Alessandro che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1505/2016 della COMM.TRIB.REG.

LAZIO, depositata il 24/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal consigliere dott. NAPOLITANO ANGELO, tenutasi mediante collegamento da remoto; FATTI DI CAUSA In data 11 ottobre 2012, l'ufficio di Rieti dell'Agenzia delle Entrate notificò alla società Costruzioni Futura s.r.I., esercente attività di lavori di costruzione di immobili e di successiva rivendita, l'avviso di accertamento n. TKH030100494/2012, relativamente all'anno di imposta 2007, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell'amministrazione finanziaria.

Nell'anno 2007 la società aveva venduto un solo immobile, sito in Leonessa (RI), per un corrispettivo pari ad euro 330.000, con un utile pari ad euro 23.512,87, considerando che i costi sostenuti per la costruzione dell'immobile ammontarono ad euro 306.487,13. Con il detto avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, comma 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, rilevando una condotta antieconomica nella gestione dell'attività sociale, accertò maggiori ricavi per euro 29.000 e costi non documentati, e quindi non deducibili, pari ad euro 64.100. La CTP, su ricorso della società contribuente, per quel che in questa sede ancora interessa, annullò l'avviso di accertamento nella parte in cui aveva ripreso a tassazione parte (euro 64.100) dei costi dedotti dalla contribuente.Su appello dell'ufficio, la CTR confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. Resiste la società contribuente con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo ed unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate si duole che non sarebbe stato rispettato il disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, e che la fattura n. 10 del 2009, in cui sono stati esposti anche i costi di costruzione dell'immobile venduto nel 2007, sarebbe priva del contenuto minimo previsto dalla legge.

A dire dell'Agenzia ricorrente, il giudizio di congruità della fattura n. 10 del 2009 dato dalla CTR si fonderebbe acriticamente sulla linea difensiva adottata dalla società contribuente. In particolare, la CTR avrebbe valorizzato l'esistenza di un contratto di appalto concluso tra la società e Vito Paciucci, socio della prima al cinquanta per cento nonché titolare di una ditta individuale, la relazione di stima di un geometra ed i prospetti di computo metrico allegati prima dell'emissione dell'avviso di accertamento. Tali rilievi, secondo l'Agenzia delle Entrate, non sarebbero sufficienti a giustificare la deduzione dei costi per euro 64.100 in relazione all'immobile venduto dalla contribuente nel 2007. 1.1.

Il motivo è inammissibile.L'Agenzia ricorrente, deducendo un vizio di violazione di legge, intende in realtà censurare il giudizio di affidabilità dato dalla CTR alla fattura n. 10 del 2009. La detta fattura è, dal punto di vista formale, conforme all'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972. La sentenza impugnata, d'altra parte, contiene una spiegazione plausibile circa l'attendibilità dell'imputazione all'immobile venduto nel 2007 del costo di euro 64.100, dedotto dalla base imponibile del reddito di quell'anno: l'esistenza di un contratto di appalto con il Paciucci, di una relazione di stima e di un computo metrico, già in un tempo antecedente all'emissione dell'avviso di accertamento, e dunque non preordinati ad arte per erodere la base imponibile, consentirebbe, secondo la CTR, di ritenere verosimile l'imputazione di euro 64.100 alla costruzione dell'unico immobile venduto nel 2007, nonostante che la fattura ricomprendesse anche costi ulteriori relativi ad altri immobili.

Si tratta di un giudizio di fatto non censurabile con ricorso per cassazione. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.2.Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della società contribuente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro quattromila, oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remotó. Il Presidente D