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Ordinanza — n. 37175/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes Regional Tax Commission ruling on shareholders' liability for dissolved company debts due to procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37175/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision dismissing the tax agency's appeal regarding shareholders' liability for a dissolved company's debts. The Regional Commission incorrectly assumed no definitive debt existed against the company, thereby absolving the shareholders of responsibility. The Court held that the existence of a confirmed social debt is a prerequisite for holding shareholders liable under civil code provisions, and the lower court failed to properly assess this condition before ruling on their personal liability.

Regesto Legislator

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Art. 2495, second comma, cod. civ.; Art. 36, DPR 602/1973; The existence of a definitively ascertained social debt is a prerequisite for establishing the personal liability of shareholders in a dissolved limited liability company, and the appellate court must verify this condition before adjudicating the extent of such liability.

Parole chiave

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shareholder liability dissolved company tax debt limited liability company civil code provisions tax assessment appellate procedure arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 2495, second comma, cod. civ.
602 e dell'art. 2495 cod.
Art. 36, DPR 29 settembre 1973, n. 602
in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
546 e la conseguente nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la 4 Coni est.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la conseguente nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all'art.
art. 2495 cod. civ
602 e dell'art. 2495 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13386 del 17/05/2019
Cass. n. 13386 del 17/05/2019; Cass.
Cass. n. 23534 del 20/09/2019
13386 del 17/05/2019; Cass. n. 23534 del 20/09/2019; Cass.
Cass. n. 16365 del 30/07/2020
23534 del 20/09/2019; Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass.
Cass. n. 22014 del 13/10/2020
16365 del 30/07/2020; Cass. n. 22014 del 13/10/2020); 1.2.3.
Cass. n. 14570 del 26/05/2021
Cass. n. 14570 del 26/05/2021), impugnati dagli stessi con separati ricorsi poi riuniti in primo grado, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata; 1.3.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9816/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Rivizzigno Vincenzo, Rivizzigno Marcello Luciano, Rivizzigno Niccola e De Lorenzi Diano, tutti quali soci e l'ultimo anche quale legale rappresentante della cessata Parco Dragoni s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma, via Sistina n. 121, presso lo studio dell'avv.

Carmela Margherita Rodà, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Michele D'Alessandro giusta procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente Coni, est. G. Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 1713/11/14, depositata il 7 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 9816/11/14 del 07/10/2014 la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (di seguito CTR) ha accolto l'impugnazione proposta da Vincenzo Rivizzigno, Marcello Luciano Rivizzigno, Niccola Rivizzigno e Diano De Lorenzi (di seguito soci o contribuenti) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP) n. 196/02/13, che aveva parzialmente accolto il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di accertamento notificato alla Parco Dragoni s.r.l. per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006 (avviso notificato anche ai soci personalmente a seguito della estinzione della società), nonché avverso i conseguenti avvisi di accertamento notificati ai singoli soci con riferimento alle rispettive quote di partecipazione agli utili; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l'avviso di accertamento nei confronti della società era stato emesso in ragione del diverso valore stimato di sessantasei unità immobiliari oggetto di vendita, valore poi ridotto dalla CTP rispetto a quanto indicato nell'atto impositivo; 1.2. la CTR, accogliendo il ricorso dei contribuenti, evidenziava, per quanto interessa in questa sede, che:

a) la responsabilità dei soci presupponeva l'esistenza di un debito tributario certo della società;

b) nel caso di specie il debito tributario non poteva dirsi accertato in via definitiva prima della sua liquidazione e cancellazione dal registro delle imprese, sicché i soci non ne rispondevano;

c) la sentenza impugnata, «ad colorandum» non appariva «adeguatamente 2 Coni, est. G. Nonno sostenuta da valide argomentazioni, tali da giustificare la operata rideterminazione dei presunti ricavi», sicché andava riformata;

2. avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. í soci resistevano con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 2495 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che i soci succedono nei debiti della società estinta e, ai fini della responsabilità di questi ultimi, non rileva la sussistenza di un accertamento definitivo del credito sociale intervenuto anteriormente alla sua estinzione; 1.1. il motivo è fondato nei limiti appresso specificati; 1.2. costituisce circostanza pacifica tra le parti, oltre che accertata dalla CTR, che Parco Dragoni s.r.l.

è stata cancellata dal registro delle imprese in data antecedente alla notificazione dell'avviso di accertamento, sicché i soci sono succeduti nella posizione originariamente spettante alla menzionata società sia dal lato attivo che dal lato passivo, essendosi verificato un fenomeno successorio sui generis (ex multis Cass. S.U. 12/03/2013, n. 6070); 1.2.1. essendo succeduti a Parco Dragoni s.r.I., correttamente l'Amministrazione finanziaria ha notificato l'avviso di accertamento riguardante la società estinta ai singoli soci, che sono passivamente legittimati non solo a ricevere detta notifica in quanto successori della società, ma anche ad agire in giudizio per fare valere l'illegittimità dell'accertamento emesso nei confronti della società (così come avvenuto nel caso di specie); 3 Con/. est.

G.M Nonno 1.2.2. i soci, peraltro, indipendentemente dalla loro legittimazione ad agire e resistere in giudizio quali successori della società, rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riconosciuto dal bilancio di liquidazione, così come previsto dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ., trattandosi di società a responsabilità limitata (cfr. Cass. n. 13386 del 17/05/2019; Cass. n. 23534 del 20/09/2019; Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 22014 del 13/10/2020); 1.2.3. e proprio al fine di far valere la responsabilità di detti soci, l'Agenzia delle entrate ha loro notificato singoli atti di accertamento (cfr.

Cass. n. 14570 del 26/05/2021), impugnati dagli stessi con separati ricorsi poi riuniti in primo grado, secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata; 1.3. la CTR, pertanto, avrebbe dovuto, in primo luogo, verificare la effettiva sussistenza del debito sociale, come indicato nell'originario avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta e notificato ai soci e, quindi, in caso di conferma integrale o parziale dello stesso, accertare i limiti della responsabilità dei soci e del liquidatore Diano De Lorenzi secondo quanto prospettato dagli avvisi di accertamento notificati a questi ultimi; 1.4. il giudice di appello, invece, ha erroneamente ritenuto che non vi fosse un debito accertato in via definitiva nei riguardi della società quando proprio l'esistenza di quel debito costituisce l'oggetto del giudizio sottoposto alla propria attenzione; e da tale erroneo presupposto ha tratto il convincimento, altrettanto erroneo, della irresponsabilità dei soci, che, invece, va regolata dal giudice del rinvio nei limiti di quanto previsto dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ.;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la conseguente nullità della sentenza per carenza di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la 4 Coni est. G. Nonno CTR ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza della CTP senza specificarne le ragioni; 2.1. il motivo è inammissibile; 2.2. come chiarisce la stessa CTR, l'argomentazione è adottata espressamente «ad colorandum», sicché la stessa non integra la ratio decidendi (integralmente incentrata sulla mancanza di un accertamento definitivo del credito erariale) e non v'è, dunque, alcun interesse ad impugnare da parte dell'Agenzia delle entrate;

3. in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del p