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Ordinanza — n. 37147/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37147/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37147/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3434/2013 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro Volatile Bernardo s.r.I., già Volatile Bernardo s.n.c. di Francesco Volatile e Salvatore Volatile, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall'Avv.to Vincenzo Taranto, con studio in Catania, via Aldebaran 21. controricorrente avverso la sentenza n. 358/18/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 12/12/2011, non notificata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37147/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 29 aprile 2021. Rilevato che: Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, Volatile Bernardo s.r.I., già Volatile Bernardo s.n.c. di Francesco Volatile e Salvatore Volatile ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.-I. del 23/10/2018 n. 119, conv. in I. del 17/12/2018 n. 136. Ha allegato, all'uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 28/05/2019, il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione, nonché la notifica, a mezzo pec, dei predetti documenti all'avvocatura erariale.

Parole chiave

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decisione pendente lite titolo esecutivo per i crediti non contestati fine del processo litispendenza opposizione tardiva mancato versamento dell'anticipo spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3434/2013 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro Volatile Bernardo s.r.I., già Volatile Bernardo s.n.c. di Francesco Volatile e Salvatore Volatile, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall'Avv.to Vincenzo Taranto, con studio in Catania, via Aldebaran 21. controricorrente avverso la sentenza n. 358/18/11 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 12/12/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d'Angiolella nella camera di consiglio del 29 aprile 2021. Rilevato che: Con memoria e contestuale nota di deposito di documenti, Volatile Bernardo s.r.I., già Volatile Bernardo s.n.c. di Francesco Volatile e Salvatore Volatile ha chiesto di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo la definizione della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.-I. del 23/10/2018 n. 119, conv. in I. del 17/12/2018 n. 136. Ha allegato, all'uopo, copia della domanda di definizione agevolata del 28/05/2019, il modello di pagamento e la quietanza di versamento degli importi dovuti per la definizione, nonché la notifica, a mezzo pec, dei predetti documenti all'avvocatura erariale.

Considerato che: La documentazione versata in atti dalla difesa della società controricorrente, comprova la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 d.-l. del 23/10/208 n. 119, convertito in legge del 17/12/2018, n. 136, determinandosi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere. ,tut/ L'Agenzia dell'entrate, in data 29/03/2021, ha ricevuto notifica a mezzo posta certificata dell'istanza di definizione e della documentazione ad essa allegata, senza opporre diniego. Le spese dell'intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall'art. 6, comma 13, d.-I. cit.

In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, decreto-legge 23/10/2018, n. 119, conv. I. 17/12/2018, n. 136, e Ct (X L..„ (ft hAtz' - Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, in data 29 aprile 2021. Il presidente , DE ATO IN CANCELLERIA .2_ I .Ln -ti)