Tax court process extinguished by statutory time limit; costs remain with party who advanced them.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that procedural costs advanced by one party remain their responsibility despite the case's termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory period for requesting a hearing extension expires without such a request, the process extinguishes automatically, and costs advanced by one party remain at their expense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
TO sul ricorso iscritto al n. 26837/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Cogetrev Srl In Liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Torneo Antonio e Monda Edmondo con domicilio eletto in Roma, via Barsanti, n. 6, presso L'ufficio recapito M. De Nardo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 240/3/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X03LE00323~9 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato dl. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di '.6cf8 chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese ' del ,21 processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 20 QtrAzz 2024 Roma/ IlPreyer,e DEPOSITATO IN QAN ERIA oggi, 2 NOV ZGZ1 I