Tax court process extinguished by expiration of simplified dispute resolution deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified dispute resolution procedure by the December 31, 2020 deadline. The appellant, Francesco Massa s.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding specific tax assessments, while the tax authority argued the procedural timeline had passed. The court ruled that without an explicit request for the simplified procedure, the statutory time limit expired, terminating the case and leaving any advanced costs with the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The process extinguishes by expiration of the deadline for requesting simplified dispute resolution unless parties specifically request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 27973/2018 R.G. proposto da Francesco Massa s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fumarola, con domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 99, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Battista Conte; contro Agenzia delle entrate, cOn sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 3712/28/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 3433000816 e 3435007191.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 2690 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARAiESTINTO IL PROCESSO Roma 20 oft.124 202-( DEPOSITATO IN CAN ERIA Il Presiy \c nt oggi, i 9 NOV 2G:1